Norme di attuazione del R. decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 113, recante provvedimenti finanziari a favore dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualita' fra i magistrati italiani e dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualita' fra i cancellieri e segretari giudiziari. (036U1121)
Quali pagamenti ai magistrati e ai cancellieri giudiziari sono soggetti alla ritenuta del 3% secondo il Regio Decreto 1121/1936, e come viene gestito il versamento delle ritenute?
Spiegato da FiscoAI
Il Regio Decreto 1121/1936 disciplina l'applicazione di una ritenuta fiscale del 3% su specifici pagamenti erogati dal Ministero di Grazia e Giustizia a favore di magistrati, cancellieri e segretari giudiziari. La norma si applica a quattro categorie di compensi: indennità di missione, premi di operosità e rendimento, compensi per partecipazione a commissioni e consigli (di studio, esami, concorsi, scrutinio) e compensi per ispezioni alle cancellerie. I pagamenti devono essere effettuati al netto della ritenuta del 3%, che viene trattenuta direttamente dalla Ragioneria centrale del Ministero. Le ritenute trattenute vengono versate trimestralmente a favore dei due Istituti di previdenza e mutualità interessati (uno per i magistrati e uno per cancellieri e segretari giudiziari) sui rispettivi conti correnti postali. Questa norma rappresenta un meccanismo di finanziamento degli enti previdenziali attraverso una trattenuta obbligatoria sui compensi accessori della magistratura e del personale giudiziario.
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Riferimento normativo
REGIO DECRETO 4 giugno 1936, n. 1121
Testo normativo
REGIO DECRETO n. 1121/1936
# REGIO DECRETO 4 giugno 1936, n. 1121
## Norme di attuazione del R. decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 113,
recante provvedimenti finanziari a favore dell'Istituto nazionale di
previdenza e mutualita' fra i magistrati italiani e dell'Istituto
nazionale di previdenza e mutualita' fra i cancellieri e segretari
giudiziari. (036U1121)
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA Visto il R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 113 ; Visto l' art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1 Sono effettuati al netto della ritenuta del 3 per cento istituita dall' art. 1 del R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 113 , i pagamenti disposti a favore dei magistrati e dei cancellieri e segretari giudiziari con mandati diretti emessi dal Ministero di grazia e giustizia per i titoli seguenti: a) per indennità di missione: b) per premi di operosità e di rendimento, compresi i compensi liquidati in base all' art. 5 della legge 10 luglio 1930, n. 995 , e art. 31 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1595 ; c) per partecipazioni a Commissioni o Consigli di studio, di esami, di concorsi o di scrutinio; d) per ispezioni alle cancellerie. Alla fine di ogni trimestre l'importo delle ritenute è versato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero di grazia e giustizia a favore dei due Istituti interessati sui rispettivi conti correnti postali n. 1/4268 e n. 1/3935.
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Il Regio Decreto 1121/1936 riguarda ritenute fiscali, contributi previdenziali e finanziamento degli Istituti di previdenza e mutualità per magistrati e personale giudiziario. Commercialisti e consulenti che operano in ambito pubblico amministrazione devono conoscere questa norma per gestire correttamente le trattenute su indennità, premi di rendimento e compensi accessori, nonché i versamenti trimestrali ai fondi previdenziali.
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