Legge Imposte Indirette

Legge 1122/1971

Proroga del termine di validita' del decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

Pubblicato: 29/12/1971 In vigore dal: 28/12/1971 Documento ufficiale

Qual è l'oggetto del Decreto-Legge 1122/1971 e quale termine viene prorogato?

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Il Decreto-Legge 1122/1971 è un provvedimento di proroga che estende la validità del Decreto-Legge 249/1971, il quale conteneva modificazioni al regime fiscale applicabile ai prodotti petroliferi. La norma si applica specificamente alle disposizioni fiscali relative agli oli minerali e ai loro derivati, settore strategico per l'economia nazionale negli anni '70. Il decreto-legge originario (249/1971) prevedeva una scadenza temporale definita nell'articolo 2, e questo nuovo decreto ne prolunga la validità di sei mesi, ritenendo straordinaria la necessità e l'urgenza di mantenere in vigore le modificazioni fiscali già introdotte. La proroga riguarda direttamente le aziende operanti nel settore petrolifero e i soggetti responsabili del versamento dell'imposta di fabbricazione su questi prodotti, garantendo continuità normativa in materia di tassazione.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1971, n. 1122

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 1122/1971 # DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1971, n. 1122 ## Proroga del termine di validita' del decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 77, comma secondo, della Costituzione ; Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 , e successive aggiunte e modificazioni; Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 , istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e le successive modificazioni; Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350 , recante modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi; Visto il decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249 , convertito nella legge 4 luglio 1971, n. 427 , concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine di validità del predetto decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta: Art. 1 Il termine previsto dall' art. 2 del decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249 , convertito nella legge 4 luglio 1971, n. 427 , è prorogato di mesi sei.

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Il Decreto-Legge 1122/1971 interviene sulla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi, modificando il regime dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali istituita nel 1939. Commercialisti e consulenti fiscali devono considerare questa proroga nel contesto della tassazione indiretta sui carburanti e derivati petroliferi, nonché nella gestione degli adempimenti tributari delle imprese del settore energetico e della distribuzione di prodotti petroliferi.

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