Quali sono i limiti di reddito per l'assoggettamento all'imposta complementare progressiva a partire dal 1964 e come si applica la ritenuta di acconto sui redditi da lavoro dipendente?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 113/1964 modifica la soglia minima imponibile per l'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, portandola a 960.000 lire annue a decorrere dal 1° gennaio 1964. Questa norma riguarda tutti i contribuenti italiani soggetti a tale imposta, escludendoli dall'imposizione quando il loro reddito complessivo lordo (al netto di una quota esente di 240.000 lire e delle detrazioni per carichi familiari) non supera tale soglia. La disposizione rappresenta un innalzamento del minimo imponibile rispetto alla normativa precedente, con effetto di riduzione della base imponibile per i contribuenti con redditi medio-bassi. Parallelamente, la norma disciplina l'applicazione della ritenuta di acconto dell'1,50% sui redditi da lavoro dipendente classificati in categoria C/2 (dipendenti dello Stato e altri prestatori di lavoro), prevedendo che tale ritenuta si applichi solo sulla parte di reddito eccedente le 960.000 lire annue, allineando così il trattamento fiscale alla nuova soglia di esenzione.
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Riferimento normativo
LEGGE 1 marzo 1964, n. 113
Testo normativo
LEGGE n. 113/1964
# LEGGE 1 marzo 1964, n. 113
## Variazione del minimo imponibile agli effetti dell'imposta
complementare progressiva sul reddito complessivo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 A decorrere dal 1 gennaio 1964 non sono soggetti alla imposta complementare i contribuenti il cui reddito complessivo, al lordo della quota esente di lire 240.000 e delle detrazioni per carichi di famiglia, non ecceda le lire 960.000 annue. A decorrere dalla stessa data, la ritenuta di acconto dell'1,50 per cento, che ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 , viene operata sui redditi di lavoro classificati in categoria, C/2 corrisposti ai dipendenti dello Stato ed alle altre categorie di prestatori di lavoro, trova applicazione per la parte di reddito eccedente le lire 960.000 ragguagliata ad un anno.
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