Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, concernente istituzione di una tassa di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea e per via marittima.
Quali sono le principali modificazioni apportate dalla Legge 117/1974 al decreto-legge sulla tassa di sbarco e imbarco delle merci trasportate per via aerea e marittima?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 117/1974 converte in legge il decreto-legge 47/1974, introducendo una tassa di sbarco e imbarco sulle merci trasportate via aerea e via marittima. La norma si applica a tutti gli operatori del trasporto merci e riguarda principalmente spedizionieri, vettori e destinatari delle merci. Le modificazioni principali prevedono: l'introduzione di un importo minimo della tassa pari a 100 lire per chilogrammo intero, l'estensione della possibilità di rivalsa non solo sullo speditore ma anche sul destinatario, e il chiarimento delle procedure di rimborso per le tasse riscosse in violazione della normativa CEE. Per le aziende che operano nel settore del trasporto e della logistica, la norma rappresenta un onere fiscale aggiuntivo sulla movimentazione delle merci, con implicazioni sulla determinazione dei costi di trasporto e sulla ripartizione degli oneri tra le parti della transazione commerciale.
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Riferimento normativo
LEGGE 16 aprile 1974, n. 117
Testo normativo
LEGGE n. 117/1974
# LEGGE 16 aprile 1974, n. 117
## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28
febbraio 1974, n. 47, concernente istituzione di una tassa di sbarco
e imbarco sulle merci trasportate per via aerea e per via marittima.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico È convertito in legge il decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47 , concernente istituzione di una tassa di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea e per via marittima, con le seguenti modificazioni: All'articolo 1: al primo comma, dopo le parole: "chilogrammo intero", è aggiunta la frase: "In ogni caso la tassa non dovrà essere inferiore a lire 100"; e dopo le parole: "che può rivalersene sullo speditore", sono aggiunte le seguenti: "o sul destinatario". All'articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente: "La richiesta di rimborso delle tasse e dei diritti di cui all' articolo 7 della legge 9 gennaio 1956, n. 24 , e all' articolo 27 della legge 9 febbraio 1963, n. 82 , che non avrebbero potuto essere riscossi per incompatibilità con il trattato o con i regolamenti della CEE, salvo che non si sia verificata prescrizione ai sensi dell' articolo 2946 del codice civile , deve essere presentata alla intendenza di finanza competente". All'articolo 6, al secondo comma, le parole: "articolo 1", sono sostituite con le seguenti: "articolo 36"; e dopo le parole: "del presente decreto", sono inserite le seguenti: "per l'accertamento e". All'articolo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Gli ultimi commi degli articoli 33 , 34 e 35 della legge 9 febbraio 1963, n. 82 , sono abrogati. Il punto 9 dell' articolo 4 della legge 1 marzo 1968, n. 173 , è abrogato a decorrere dalla data di emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al terzo comma del precedente articolo 2". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 16 aprile 1974 LEONE RUMOR - PRETI - COPPO - COLOMBO - TANASSI - GIOLITTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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La Legge 117/1974 disciplina la tassa di sbarco e imbarco, un tributo su merci trasportate per via aerea e marittima, con riferimenti alla normativa CEE e alle procedure di rimborso presso le intendenze di finanza. Commercialisti e operatori logistici consultano questa norma per questioni di rivalsa fiscale, incompatibilità con regolamenti comunitari e prescrizione tributaria secondo il codice civile.
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