Modifiche all'articolo 23 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, concernente il regime fiscale di alcuni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione.
Quali prodotti petroliferi sono esenti dall'imposta di fabbricazione quando utilizzati in processi produttivi specifici secondo la Legge 118/1976?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 118/1976 modifica il regime fiscale dei prodotti petroliferi soggetti a imposta di fabbricazione, introducendo un'esenzione per determinati usi industriali. In particolare, i prodotti petroliferi destinati a usi diversi dalla combustione o dalla lubrificazione possono essere utilizzati senza pagare l'imposta quando impiegati nella produzione di gomma naturale e sintetica, materie plastiche, resine artificiali o sintetiche, e nei processi di lavorazione degli impianti del gas di città, raffinerie e stabilimenti chimici. La norma si applica alle aziende che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di diversa natura, nonché a quelle che utilizzano questi prodotti come materie prime nei loro cicli produttivi. Rimane comunque fermo l'obbligo di pagamento dell'imposta sui prodotti petroliferi residuati, cioè gli scarti e i residui della lavorazione che non trovano utilizzo nel processo produttivo principale.
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Riferimento normativo
LEGGE 29 marzo 1976, n. 118
Testo normativo
LEGGE n. 118/1976
# LEGGE 29 marzo 1976, n. 118
## Modifiche all'articolo 23 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161,
concernente il regime fiscale di alcuni prodotti soggetti ad imposta
di fabbricazione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico Il punto 6) della lettera H della tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre, 1964, n. 1350, punto aggiunto con l' articolo 23 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161 , è sostituito dal seguente: "6) destinati, senza subire trasformazione, ad essere impiegati, in usi diversi dalla combustione o dalla lubrificazione, nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche e per la realizzazione dei processi di lavorazione o per assicurare il funzionamento degli impianti delle officine del gas di città, delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa, nonchè per la realizzazione dei processi di lavorazione di cui ai precedenti punti 2), 4) e 5), e per assicurare il funzionamento dei relativi impianti. Resta fermo l'obbligo del pagamento dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi residuati". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 marzo 1976 LEONE MORO - STAMMATI - DONAT-CATTIN Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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La Legge 118/1976 disciplina l'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, con particolare riferimento alle esenzioni per materie prime utilizzate nella trasformazione industriale, nella produzione di gomma, materie plastiche e resine sintetiche. Commercialisti e responsabili fiscali di raffinerie, stabilimenti chimici e aziende di trasformazione devono verificare se i loro processi rientrano nelle categorie esenti, tenendo conto della distinzione tra utilizzo come materia prima e come combustibile o lubrificante.
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