Proroga del funzionamento degli Uffici regionali di riscontro del
Tesoro e la continuazione delle funzioni attribuite agli uffici
decentrati della Corte dei conti, sino al 30 giugno 1952, nonche' il
deferimento delle stesse attribuzioni, di cui sono investiti i
predetti Uffici, anche per i rendiconti e conti giudiziali relativi
agli esercizi finanziari 1947-48 e 1948-49.
LEGGE n. 119/1950
# LEGGE 15 marzo 1950, n. 119
## Proroga del funzionamento degli Uffici regionali di riscontro del
Tesoro e la continuazione delle funzioni attribuite agli uffici
decentrati della Corte dei conti, sino al 30 giugno 1952, nonche' il
deferimento delle stesse attribuzioni, di cui sono investiti i
predetti Uffici, anche per i rendiconti e conti giudiziali relativi
agli esercizi finanziari 1947-48 e 1948-49.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il funzionamento degli Uffici regionali di riscontro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1948, n. 1059 , limitato dall' art. 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180 , al 30 giugno 1950, è prorogato al 30 giugno 1052.
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