Proroga del funzionamento degli Uffici regionali di riscontro del
Tesoro e la continuazione delle funzioni attribuite agli uffici
decentrati della Corte dei conti, sino al 30 giugno 1952, nonche' il
deferimento delle stesse attribuzioni, di cui sono investiti i
predetti Uffici, anche per i rendiconti e conti giudiziali relativi
agli esercizi finanziari 1947-48 e 1948-49.
Cosa stabilisce la Legge 119/1950 riguardo agli Uffici regionali di riscontro del Tesoro e alle funzioni della Corte dei conti?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 119/1950 prolunga il funzionamento degli Uffici regionali di riscontro del Tesoro, originariamente previsti dal DPR 1059/1948, fino al 30 giugno 1952 (anziché al 30 giugno 1950). Questi uffici erano strutture decentrate incaricate di svolgere funzioni di controllo e verifica amministrativa a livello territoriale. La norma riguarda principalmente le amministrazioni pubbliche e gli enti che dovevano sottoporre i loro rendiconti e conti giudiziali a verifica. La legge estende le competenze di questi uffici anche ai rendiconti relativi agli esercizi finanziari 1947-48 e 1948-49, garantendo continuità nei controlli amministrativi. Si tratta di una misura transitoria tipica del periodo post-bellico, quando l'amministrazione italiana stava riorganizzando i propri sistemi di controllo e verifica della spesa pubblica.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
LEGGE 15 marzo 1950, n. 119
Testo normativo
LEGGE n. 119/1950
# LEGGE 15 marzo 1950, n. 119
## Proroga del funzionamento degli Uffici regionali di riscontro del
Tesoro e la continuazione delle funzioni attribuite agli uffici
decentrati della Corte dei conti, sino al 30 giugno 1952, nonche' il
deferimento delle stesse attribuzioni, di cui sono investiti i
predetti Uffici, anche per i rendiconti e conti giudiziali relativi
agli esercizi finanziari 1947-48 e 1948-49.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il funzionamento degli Uffici regionali di riscontro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1948, n. 1059 , limitato dall' art. 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180 , al 30 giugno 1950, è prorogato al 30 giugno 1052.
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La Legge 119/1950 è rilevante per chi opera nel controllo della spesa pubblica, nella gestione amministrativa degli enti pubblici e nella rendicontazione finanziaria. Commercialisti e revisori che assistono amministrazioni pubbliche devono conoscere le competenze degli Uffici regionali di riscontro del Tesoro e della Corte dei conti decentrata, nonché le modalità di presentazione dei rendiconti e conti giudiziali secondo le normative di controllo amministrativo e verifica della gestione finanziaria.
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