Legge Non_Fiscale

Legge 121/2023

Misure urgenti in materia di pianificazione della qualita' dell'aria e limitazioni della circolazione stradale. (23G00131)

Pubblicato: 12/09/2023 In vigore dal: 12/09/2023 Documento ufficiale

Quali sono gli obblighi delle Regioni del Nord Italia in materia di limitazione della circolazione stradale secondo il Decreto-Legge 121/2023?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 121/2023 è stato emanato per dare esecuzione alle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea che hanno condannato l'Italia per il superamento dei limiti di inquinamento atmosferico. La normativa riguarda specificamente le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, obbligandole ad aggiornare i propri piani di qualità dell'aria entro dodici mesi. Nel periodo transitorio (dal 1° ottobre 2024 al 31 marzo di ogni anno), queste Regioni possono disporre limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5, prioritariamente nelle aree urbane di comuni con oltre 100.000 abitanti dove sono stati superati i limiti di PM10 o NO2. A partire dal 1° ottobre 2026, tali limitazioni devono essere formalmente inserite nei piani di qualità dell'aria, salvo che le Regioni non adottino misure compensative equivalenti per ridurre le emissioni inquinanti. Le Regioni hanno facoltà di esentare veicoli alimentati con carburanti alternativi (Euro 3 e superiori) e di prevedere accessi agevolati per veicoli storici e collezionistici. L'attuazione del decreto non deve generare nuovi oneri per la finanza pubblica.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 12 settembre 2023, n. 121

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 121/2023 # DECRETO-LEGGE 12 settembre 2023, n. 121 ## Misure urgenti in materia di pianificazione della qualita' dell'aria e limitazioni della circolazione stradale. (23G00131) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 , 87 e 117 della Costituzione ; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 , recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», e in particolare l'articolo 37; Ritenuta la necessità di assicurare la piena esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 nella causa C-644/2018 e del 12 maggio 2022 nella causa C-573/2019 , con particolare riferimento alle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna, tenendo conto dei risultati raggiunti a seguito delle iniziative poste in essere per la riduzione delle emissioni inquinanti; Ritenuta, dunque, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni affinchè le suddette Regioni provvedano all'aggiornamento dei rispettivi piani di qualità dell'aria, apportando le eventuali modifiche ai relativi provvedimenti attuativi, anche disponendo misure di limitazione della circolazione stradale; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 2023; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Misure in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale 1. Al fine di assicurare l'esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 nella causa C-644/18 e del 12 maggio 2022 nella causa C-573/19 , le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna provvedono, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad aggiornare i rispettivi piani di qualità dell'aria, modificando ove necessario i relativi provvedimenti attuativi, alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti, nonchè di quanto previsto dal comma 2. 2. Nelle more dell'aggiornamento di cui al comma 1, le regioni possono disporre la limitazione strutturale della circolazione stradale, nel periodo compreso tra il 1° ottobre di ciascun anno e il 31 marzo dell'anno successivo, delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria "Euro 5", esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024. Con il provvedimento con cui si dispone la limitazione della circolazione stradale, si indicano e si motivano le relative deroghe , fermo restando che le regioni escludono dalle limitazioni previste dal presente comma i veicoli ricadenti nelle categorie esplicitamente esentate dai divieti di circolazione di cui ai decreti adottati ai sensi dell' articolo 6, comma 1, del codice della strada , di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 . La limitazione di cui al primo periodo si applica in via prioritaria alla circolazione stradale nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore a ((100.000)) abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti in zone nelle quali risulta superato uno o più dei valori limite del materiale particolato PM10 o del biossido di azoto NO 2 . ((Fatto salvo quanto previsto dal quinto periodo,)) A decorrere ((dal 1° ottobre 2026)) , la limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria "Euro 5" è inserita nei piani di qualità dell'aria delle Regioni di cui al comma 1, che adottano i relativi provvedimenti attuativi nel rispetto di quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del presente comma. ((Decorso il termine di cui al quarto periodo, le regioni possono prescindere dall'inserimento della limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria 'Euro 5' nei piani di qualità dell'aria di cui al comma 1 mediante l'adozione, nei predetti piani, di misure compensative idonee a raggiungere livelli di riduzione delle emissioni inquinanti coerenti con i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. Resta ferma la facoltà per le regioni di introdurre la limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria 'Euro 5' prima del termine di cui al quarto periodo, mediante l'aggiornamento, ai sensi del comma 1, dei rispettivi piani di qualità dell'aria e la modifica dei relativi provvedimenti attuativi)) . 2-bis. Le regioni di cui al comma 1 possono esentare dalle limitazioni alla circolazione le autovetture e i veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 a partire dalla categoria "Euro 3" monofuel o bifuel alimentati con i carburanti alternativi individuati nell' articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 . 2-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate modalità agevolate di accesso dei veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'articolo 60 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , alle aree soggette alle limitazioni della circolazione di cui al comma 2 del presente articolo. 3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni pubbliche interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

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Il Decreto-Legge 121/2023 disciplina la pianificazione della qualità dell'aria, le limitazioni della circolazione stradale e l'adeguamento normativo alle direttive europee sulla riduzione delle emissioni inquinanti. Amministratori pubblici, enti locali e gestori di servizi di trasporto devono considerare gli obblighi di aggiornamento dei piani ambientali, le deroghe previste per categorie di veicoli specifiche e i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea in materia di inquinamento atmosferico.

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