Legge
Redditi_Persone
Legge 1219/1951
Determinazione del reddito imponibile dei fabbricati, riduzione delle aliquote d'imposta e relative sovrimposte e soppressione del contributo erariale di guerra.
Riferimento normativo
LEGGE 4 novembre 1951, n. 1219
Testo normativo
LEGGE n. 1219/1951
# LEGGE 4 novembre 1951, n. 1219
## Determinazione del reddito imponibile dei fabbricati, riduzione delle
aliquote d'imposta e relative sovrimposte e soppressione del
contributo erariale di guerra.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Fino a quando non sia entrato in vigore il nuovo catasto edilizio urbano, di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 , e successive modificazioni, il reddito imponibile dei fabbricati è determinato secondo le seguenti disposizioni: a) per i fabbricati costruiti dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 350 , si detrae dal reddito lordo una quota pari ad un quarto del reddito stesso. La medesima norma vale anche per i fabbricati distrutti o danneggiati per più della metà in seguito ad eventi bellici e ricostruiti, dopo la data suindicata, a cura diretta del proprietario; b) per i fabbricati costruiti ed utilizzati secondo la loro destinazione prima della data indicata nella precedente lettera a), si detrae dal reddito lordo, ridotto di un quarto, una somma pari a quattro volte e mezzo il reddito imponibile accertato, per l'anno 1938, ai fini delle imposte dirette. Ove si tratti di fabbricati costruiti dopo il 31 dicembre 1938, il reddito imponibile relativo all'anno 1938 è valutato comparativamente alla pigione dei fabbricati già esistenti nell'anno suddetto, posti in analoghe condizioni, nello stesso Comune. Per la città di Venezia - centro ed isole della Giudecca, di Murano e Burano - oltre alla detrazione normale di un quarto del reddito lordo, è ammessa una ulteriore detrazione pari ad un settimo del reddito stesso.(1) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 ha disposto (con l'art. 288 comma 1 lettera c)) che è abrogato l'art. 1 ad eccezione della lettera b) del primo comma della L. 4 novembre 1951, n. 1219 , ed inoltre ha disposto che tale abrogazione decorre dal 1 gennaio 1960. --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'abrogazione dell'art. 1, comma 1, lettera b).
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