Proroga al 30 giugno 1950 della validita' della legge 12 ottobre 1949, n. 722, relativa alla importazione, in esenzione da dazio doganale e da diritto di licenza, di legno comune rozzo destinato alla fabbricazione di pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa).
Cosa prevede la Legge 123/1950 riguardo all'importazione di legno per la produzione di cellulosa?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 123/1950 prolunga fino al 30 giugno 1950 le agevolazioni doganali precedentemente concesse dalla Legge 722/1949 per l'importazione di legno comune rozzo destinato alla fabbricazione di pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa). La norma si applica alle imprese del settore cartario e cellulosico che necessitavano di approvvigionamenti di materie prime estere in un periodo di ricostruzione post-bellica. La legge consente di importare il quantitativo residuo del contingente di 1.200.000 quintali non ancora utilizzato al 31 dicembre 1949, mantenendo l'esenzione da dazio doganale e da diritto di licenza. In pratica, le aziende potevano continuare a importare legno grezzo senza gravami fiscali doganali fino alla data di scadenza indicata, facilitando l'accesso alle materie prime necessarie per la produzione industriale nazionale.
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Riferimento normativo
LEGGE 5 aprile 1950, n. 123
Testo normativo
LEGGE n. 123/1950
# LEGGE 5 aprile 1950, n. 123
## Proroga al 30 giugno 1950 della validita' della legge 12 ottobre
1949, n. 722, relativa alla importazione, in esenzione da dazio
doganale e da diritto di licenza, di legno comune rozzo destinato
alla fabbricazione di pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa).
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. Il quantitativo di legno comune rozzo o semplicemente spaccato, per la fabbricazione di pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa), rimasto da importare al 31 dicembre 1949, sul contingente di quintali 1.200.000 di cui alla legge 12 ottobre 1949, n. 722 , può essere introdotto con le facilitazioni ed alle condizioni di cui alla legge stessa, entro il 30 giugno 1950. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 aprile 1950 EINAUDI DE GASPERI - VANONI - PELLA - SEGNI - LOMBARDO - TOGNI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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La Legge 123/1950 riguarda le agevolazioni doganali, l'esenzione da dazio doganale e diritto di licenza, e i contingenti di importazione per materie prime destinate alla produzione di cellulosa. È rilevante per commercialisti e aziende che operano nel settore cartario e cellulosico in relazione alle facilitazioni tariffarie, alle operazioni doganali e ai regimi di importazione preferenziale in vigore nel dopoguerra italiano.
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