Legge Non_Fiscale

Legge 128/1992

Disciplina della competenza territoriale per le controversie relative ai rapporti di cui al numero 3) dell'articolo 409 del codice di procedura civile.

Pubblicato: 19/02/1992 In vigore dal: 11/02/1992 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 11 febbraio 1992, n. 128

Testo normativo

LEGGE n. 128/1992 # LEGGE 11 febbraio 1992, n. 128 ## Disciplina della competenza territoriale per le controversie relative ai rapporti di cui al numero 3) dell'articolo 409 del codice di procedura civile. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. All' articolo 413 del codice di procedura civile , dopo il terzo comma è inserito il seguente: "Competente per territorio per le controversie previste dal numero 3) dell'articolo 409 è il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui al predetto numero 3) dell'articolo 409". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 febbraio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Per il testo dell' art. 409 del codice di procedura civile si veda in nota all'art. 1. Note all'art. 1: - Si trascrive il testo dell' art. 413 del codice di procedura civile , come modificato dal presente articolo: "Art. 413 (Giudice competente). - Le controversie previste dall'art. 409 sono in primo grado di competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro. Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto. Competente per territorio per le controversie previste dal n. 3) dell'art. 409 è il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui al predetto n. 3) dell'art. 409. Qualora non trovino applicazione le disposizioni dei commi precedenti, si applicano quelle dell'art. 18. Sono nulle le clausole derogative della competenza per territorio". - Si riproduce altresì il testo dell'art. 409 del medesimo codice di procedura civile : "Art. 409 (Controversie individuali di lavoro). - Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a: 1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa; 2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonchè rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie; 3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato; 4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica; 5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, semprechè non siano devoluti dalla legge ad altro giudice".

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Legge 128/1992 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decreto del Presidente della Repubblica 73/2026
Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'a…

Altre normative del 1992

Regolamento recante norme per il funzionamento degli uffici di collocamento della gente d… Decreto Ministeriale 584 Regolamento recante l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero-… Decreto Ministeriale 583 Regolamento recante l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il … Decreto Ministeriale 582 Regolamento recante norme sull'erogazione dei contributi ad enti ed associazioni per l'or… Decreto Ministeriale 581 Regolamento recante norme sull'erogazione dei contributi ad istituzioni scolastiche ed un… Decreto Ministeriale 580