Quali sono gli aumenti delle imposte di fabbricazione sui prodotti petroliferi previsti dal Decreto-Legge 13/1983?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 26 gennaio 1983, n. 13 interviene sul regime fiscale dei prodotti petroliferi, aumentando le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine. La norma si applica a benzine speciali (esclusa l'acqua ragia minerale), benzina e petrolio diverso da quello lampante, con un incremento da 54.608 a 56.294 lire per ettolitro a 15°C. Per quanto riguarda l'aliquota agevolata destinata ai turisti stranieri e italiani residenti all'estero, l'aumento passa da 38.990 a 40.676 lire per ettolitro. La norma interessa direttamente le aziende petrolifere, i distributori di carburanti e gli operatori del settore energetico, che dovranno adeguare i loro prezzi di vendita. Un aspetto particolare riguarda il "Jet Fuel JP/4" destinato all'Amministrazione della difesa, per il quale l'aliquota agevolata aumenta da 5.460,80 a 5.629,40 lire per ettolitro, ma solo per quantitativi eccedenti le 18.000 tonnellate annue, mentre l'eccedenza è tassata all'aliquota ordinaria della benzina.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 26 gennaio 1983, n. 13
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 13/1983
# DECRETO-LEGGE 26 gennaio 1983, n. 13
## Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 , istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni; Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32 , concernente modifiche alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 12 gennaio 1983, n. 7 , recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 1983; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; EMANA il seguente decreto: Art. 1 L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante, sono aumentate da L. 54.608 a L. 56.294 per ettolitro, alla temperatura di 15°C. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , sospesa dal 1° gennaio 1980 e ripristinata fino al 31 dicembre 1983 con l' articolo 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44 , per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, è aumentata da L. 38.990 a L. 40.676 per ettolitro, alla temperatura di 15°C. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , e successive modificazioni, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4" destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da L. 5.460,80 a L. 5.629,40 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.
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Il Decreto-Legge 13/1983 è il riferimento normativo per le modifiche alle imposte di fabbricazione su prodotti petroliferi, imposta di confine e aliquote agevolate per turisti. Commercialisti e consulenti fiscali lo consultano per questioni relative a tassazione dei carburanti, regimi agevolati per il settore difesa e adeguamenti tariffari nel comparto energetico.
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