Legge Non_Fiscale

Legge 132/2016

Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. (16G00144)

Pubblicato: 18/07/2016 In vigore dal: 28/06/2016 Documento ufficiale

Qual è la struttura e la composizione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente istituito dalla Legge 132/2016?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 132/2016 istituisce il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, un organismo coordinato che riunisce l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. Questo sistema è stato creato per garantire uniformità ed efficacia nell'esercizio delle attività di controllo e monitoraggio della qualità ambientale su tutto il territorio nazionale. Il Sistema nazionale opera a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e prevenzione sanitaria, perseguendo obiettivi quali lo sviluppo sostenibile, la riduzione del consumo di suolo e la salvaguardia delle risorse naturali. Le attività svolte dal sistema sono di natura tecnico-scientifica e mirano a realizzare concretamente il principio "chi inquina paga", garantendo la tutela della salute pubblica attraverso un'azione conoscitiva e di controllo coordinata tra i diversi livelli territoriali.

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Riferimento normativo

LEGGE 28 giugno 2016, n. 132

Testo normativo

LEGGE n. 132/2016 # LEGGE 28 giugno 2016, n. 132 ## Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. (16G00144) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente 1. Al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica, è istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di seguito denominato «Sistema nazionale», del quale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente, di seguito denominate «agenzie». 2. Il Sistema nazionale concorre al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della riduzione del consumo di suolo, della salvaguardia e della promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali e della piena realizzazione del principio «chi inquina paga», anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana, mediante lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche di cui alla presente legge. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

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