Quali sono i reati introdotti dalla Legge 138/2023 e quali pene prevede per chi causa morte o lesioni in ambito nautico?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 138/2023 estende la disciplina dell'omicidio stradale e delle lesioni personali stradali anche al settore della navigazione, introducendo il reato di "omicidio nautico" e "lesioni personali nautiche". La norma si applica a chiunque, conducendo un'unità da diporto, cagioni per colpa la morte o lesioni a persone violando le norme sulla navigazione marittima o interna. Le pene variano da 2 a 7 anni di reclusione per l'omicidio nautico semplice, aumentando fino a 8-12 anni se il conducente è in stato di ebbrezza alcolica o alterazione psicofisica da sostanze stupefacenti. Per le lesioni gravi o gravissime, le pene vanno da 3 mesi a 1 anno (lesioni gravi) fino a 1-3 anni (lesioni gravissime), con aumenti significativi in caso di ebbrezza. La legge prevede circostanze aggravanti specifiche: mancanza di patente nautica, patente sospesa o revocata, assenza di assicurazione obbligatoria, e comportamenti particolarmente pericolosi come sorpassi in zone vietate o attraversamento di intersezioni con semaforo rosso. In caso di fuga del conducente, la pena è aumentata da un terzo a due terzi, con minimo di 5 anni per omicidio e 3 anni per lesioni.
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Riferimento normativo
LEGGE 26 settembre 2023, n. 138
Testo normativo
LEGGE n. 138/2023
# LEGGE 26 settembre 2023, n. 138
## Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni
personali nautiche. (23G00146)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. L' articolo 589-bis del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 589-bis (Omicidio stradale o nautico). - Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da due a sette anni. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all' articolo 3 del codice della nautica da diporto , di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 , in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del codice della strada , di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonchè degli articoli 53-bis, comma 2, lettera c) , e 53-quater del codice della nautica da diporto , di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 , cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni. La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all' articolo 186-bis, comma 1, lettere b) , c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , o di un'unità da diporto di cui all' articolo 53-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 , il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 , cagioni per colpa la morte di una persona. Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 , in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 , cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La pena di cui al quarto comma si applica altresì: 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona; 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona; 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o l'unità da diporto sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo o unità da diporto sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o dell'unità da diporto cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto ». 2. Alla rubrica dell' articolo 589-ter del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e nautico ». 3. L' articolo 590-bis del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 590-bis (Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime). - Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all' articolo 3 del codice della nautica da diporto , di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 , in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del codice della strada , di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonchè degli articoli 53-bis, comma 2, lettera c) , e 53-quater del codice della nautica da diporto , di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 , cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime. La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all' articolo 186-bis, comma 1, lettere b) , c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , o di un'unità da diporto di cui all' articolo 53-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 , il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 , cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime. Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 , in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 , cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime. Le pene di cui al quarto comma si applicano altresì: 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime; 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime; 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o l'unità da diporto sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo o unità da diporto sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o dell'unità da diporto cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette. Il delitto è punibile a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo. 4. Alla rubrica dell' articolo 590-ter del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nautiche». N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUUE). Note all'art. 1: - Si riporta il testo degli articoli 589-ter e 590-ter del Codice penale , come modificato dalla presente legge: «Art. 589-ter. (Fuga del conducente in caso di omicidio stradale e nautico). - Nel caso di cui all'articolo 589-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni.» «Art. 590-ter. (Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali e nautiche). - Nel caso di cui all'articolo 590-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni.".
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La Legge 138/2023 introduce specifiche fattispecie di reato per omicidio nautico e lesioni personali nautiche, equiparando la navigazione da diporto alla circolazione stradale. Professionisti del diritto marittimo e assicuratori devono considerare le aggravanti legate a ebbrezza, patente nautica, assicurazione obbligatoria e comportamenti ad alto rischio. La normativa impatta sulla responsabilità civile e penale dei conduttori di unità da diporto, richiedendo attenzione alle norme del Codice della nautica da diporto (D.Lgs. 171/2005) e alle circostanze che determinano aumenti di pena fino al triplo.
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