Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignita' dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonche' del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani.
LEGGE n. 145/2001
# LEGGE 28 marzo 2001, n. 145
## Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per
la protezione dei diritti dell'uomo e della dignita' dell'essere
umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina:
Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo
il 4 aprile 1997, nonche' del Protocollo addizionale del 12 gennaio
1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonchè il Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani.
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