Norme per il contrasto al terrorismo, nonche' ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzio
Quali sono gli obiettivi principali della Legge 153/2016 e quali convenzioni internazionali ratifica?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 153/2016 è una normativa italiana che autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare cinque importanti convenzioni e protocolli internazionali in materia di contrasto al terrorismo. Si applica a livello nazionale e internazionale, coinvolgendo le autorità competenti in materia di sicurezza, forze dell'ordine, magistratura e istituzioni finanziarie. La legge ratifica strumenti elaborati dal Consiglio d'Europa e dalle Nazioni Unite, tra cui convenzioni sulla prevenzione del terrorismo, la repressione del terrorismo nucleare, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. In pratica, la normativa introduce nel sistema giuridico italiano obblighi internazionali volti a prevenire e contrastare attività terroristiche attraverso meccanismi di cooperazione tra Stati, tracciamento dei finanziamenti illeciti e sequestro dei proventi di reato. Per le aziende e i professionisti, questa legge è rilevante perché impone adempimenti in materia di antiriciclaggio, segnalazione di operazioni sospette e compliance normativa, soprattutto per intermediari finanziari, istituti di credito e soggetti obbligati alla comunicazione di dati sensibili.
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Riferimento normativo
LEGGE 28 luglio 2016, n. 153
Testo normativo
LEGGE n. 153/2016
# LEGGE 28 luglio 2016, n. 153
## Norme per il contrasto al terrorismo, nonche' ratifica ed esecuzione:
a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del
terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione
internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare,
fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di
Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del
terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della
Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il
sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del
terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo
addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la
prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015.
(16G00165)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare: a) la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) la Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) il Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) il Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
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La Legge 153/2016 è il riferimento normativo per la ratifica di convenzioni internazionali su prevenzione del terrorismo, finanziamento del terrorismo e antiriciclaggio. Commercialisti, consulenti aziendali e intermediari finanziari la consultano per comprendere obblighi di compliance, segnalazione di operazioni sospette, sequestro e confisca di proventi di reato, nonché adempimenti in materia di due diligence e tracciamento dei flussi finanziari illeciti.
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