Qual è l'effetto principale del Decreto-Legge 161/2019 sulla disciplina delle intercettazioni telefoniche e ambientali?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 161/2019 rinvia l'entrata in vigore della nuova disciplina delle intercettazioni stabilita dal Decreto Legislativo 216/2017. Originariamente prevista per il 1° gennaio 2020, l'applicazione della nuova normativa viene posticipata al 1° maggio 2020. Questo rinvio si applica sia alle operazioni di intercettazione relative a nuovi provvedimenti autorizzativi (che ora decorrono dai procedimenti penali iscritti dopo il 30 aprile 2020) sia alle disposizioni organizzative generali. Il provvedimento è stato adottato per motivi di straordinaria necessità e urgenza, ritenendo indispensabile completare la nuova disciplina prima della sua applicazione effettiva. Il rinvio consente inoltre agli uffici requirenti (Procure della Repubblica e organi investigativi) di adeguarsi dal punto di vista strutturale e organizzativo alle nuove regole, garantendo un'implementazione ordinata e consapevole della riforma.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 161
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 161/2019
# DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 161
## Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di
conversazioni o comunicazioni. (19G00169)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216 , recante: «Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui all' articolo 1, commi 82 , 83 e 84, lettere a) , b) , c) , d) ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103 »; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di perfezionare e completare la nuova disciplina delle intercettazioni telefoniche ed ambientali prima che la stessa acquisti efficacia; Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza che le modifiche apportate entrino in vigore prima che sia applicabile la disciplina dettata dal decreto legislativo n. 216 del 2017 e che tale termine sia coordinato con le esigenze di adeguamento degli uffici requirenti dal punto di vista strutturale e organizzativo; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2019; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Proroga del termine di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni 1. All' articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216 , sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, le parole «alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «ai procedimenti penali iscritti dopo il ((30 aprile 2020)) »; 2) al comma 2, le parole «a decorrere dal 1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal ((1° maggio 2020)) ».
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Il Decreto-Legge 161/2019 modifica i termini di applicazione del Decreto Legislativo 216/2017 in materia di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, rinviando l'efficacia della nuova disciplina. Magistrati, Procure della Repubblica e forze di polizia giudiziaria devono considerare questa proroga per coordinare i procedimenti penali, gli autorizzativi e l'adeguamento organizzativo degli uffici requirenti.
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