Approvazione ed esecuzione degli accordi tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e la Comunita' stessa da un lato, e l'Austria, l'Islanda, il Portogallo, la Svezia e la Svizzera dall'altro, concernenti i settori di competenza della predetta Comunita', firmati a Bruxelles il 22 luglio 1972.
Quali accordi internazionali approva la Legge 162/1973 e con quali paesi?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 162/1973 è un atto di ratifica parlamentare che approva cinque accordi internazionali stipulati tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e altrettanti paesi europei non membri: Austria, Islanda, Portogallo, Svezia e Svizzera. Gli accordi, sottoscritti a Bruxelles il 22 luglio 1972, riguardano specificamente i settori di competenza della CECA, ossia carbone e acciaio, e includono allegati, protocolli e atti finali che disciplinano le relazioni commerciali e normative in questi ambiti. La legge rappresenta l'adempimento della procedura costituzionale italiana per l'approvazione di trattati internazionali, necessaria affinché gli accordi acquisissero validità nel nostro ordinamento. Per le aziende operanti nei settori siderurgico e carbonifero, questa normativa ha rappresentato un quadro giuridico fondamentale per regolare gli scambi commerciali e gli obblighi normativi con i paesi firmatari.
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Riferimento normativo
LEGGE 15 marzo 1973, n. 162
Testo normativo
LEGGE n. 162/1973
# LEGGE 15 marzo 1973, n. 162
## Approvazione ed esecuzione degli accordi tra gli Stati membri della
Comunita' europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e la Comunita'
stessa da un lato, e l'Austria, l'Islanda, il Portogallo, la Svezia e
la Svizzera dall'altro, concernenti i settori di competenza della
predetta Comunita', firmati a Bruxelles il 22 luglio 1972.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Sono approvati i seguenti accordi internazionali concernenti i settori di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio firmati a Bruxelles il 22 luglio 1972: a) Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio da un lato e la Repubblica d'Austria dall'altro, con allegato, protocolli 1 e 2 e atto finale; b) Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone dell'acciaio e la Repubblica di Islanda, con allegato e atto finale; c) Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio da un lato e la Repubblica portoghese dall'altro, con allegato, protocolli 1 e 2 e atto finale; d) Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio da un lato e il Regno di Svezia dall'altro con allegato, protocollo e atto finale; e) Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Confederazione svizzera, con allegato e atto finale.
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La Legge 162/1973 disciplina accordi internazionali in materia di CECA, carbone e acciaio, e riguarda le relazioni commerciali con paesi terzi europei. Consulenti e operatori del settore siderurgico la consultano per comprendere gli obblighi derivanti da trattati internazionali, le clausole doganali, i protocolli commerciali e la reciprocità normativa tra Stati membri e paesi associati nel settore estrattivo e metallurgico.
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