Legge Non_Fiscale

Legge 168/2016

Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonche' per la giustizia amministrativa. (16G00186)

Pubblicato: 31/08/2016 In vigore dal: 31/08/2016 Documento ufficiale

Quali sono le condizioni e i limiti per l'applicazione temporanea dei magistrati del massimario alle funzioni giurisdizionali della Corte di cassazione secondo il Decreto-Legge 168/2016?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 168/2016 introduce una misura straordinaria per accelerare la definizione dei procedimenti pendenti presso la Corte di cassazione, permettendo al Primo Presidente di trasferire temporaneamente magistrati dall'Ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni giudicanti. Questa applicazione è soggetta a requisiti specifici: i magistrati devono avere almeno due anni di anzianità nell'ufficio di provenienza e aver conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, garantendo così una selezione basata su competenza e esperienza. Il trasferimento ha carattere temporaneo, con durata massima di tre anni e non rinnovabile, rappresentando una soluzione emergenziale per fronteggiare l'arretrato giudiziario. Un vincolo importante è che in ogni collegio giudicante della Cassazione non può far parte più di un magistrato proveniente dal massimario, evitando così squilibri nella composizione dei tribunali e mantenendo l'equilibrio organizzativo dell'ufficio.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n. 168

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 168/2016 # DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n. 168 ## Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonche' per la giustizia amministrativa. (16G00186) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione e adottare misure per l'efficienza degli uffici giudiziari; Considerata la finalità di assicurare una maggiore funzionalità ed efficienza della giustizia civile mediante le predette urgenti misure; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'efficienza del processo amministrativo, nonchè in materia di magistratura amministrativa e di organizzazione dei relativi uffici; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 2016; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Applicazione dei magistrati dell'Ufficio del massimario e del ruolo per lo svolgimento di funzioni giurisdizionali di legittimità per la definizione del contenzioso 1. All'articolo 115 ((dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto)) 30 gennaio 1941, n. 12 , sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «Il primo presidente della Corte di cassazione, al fine di assicurare la celere definizione dei procedimenti pendenti, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio del massimario e del ruolo e secondo i criteri previsti dalle tabelle di organizzazione, può applicare temporaneamente ((, per un periodo non superiore a tre anni e non rinnovabile,)) i magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo con anzianità di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni, ((che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità,)) alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità. ((Di ciascun collegio giudicante della Corte di cassazione non può fare parte)) più di un magistrato dell'ufficio del massimario e del ruolo, applicato ai sensi ((del terzo comma)) .».

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Il Decreto-Legge 168/2016 disciplina l'organizzazione della magistratura ordinaria, l'efficienza degli uffici giudiziari e le misure urgenti per la Corte di cassazione. Magistrati, Primo Presidente, massimario, funzioni giurisdizionali di legittimità, valutazione di professionalità e collegio giudicante sono i principali istituti coinvolti. Questa normativa interessa direttamente gli operatori del diritto che seguono l'evoluzione della giustizia civile e l'amministrazione della giustizia italiana.

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