Legge

Legge 19/2015

Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale. (15G00030)

Pubblicato: 05/03/2015 In vigore dal: 23/02/2015 Documento ufficiale

Cosa stabilisce la Legge 19/2015 riguardo ai benefici penitenziari per i condannati per associazione mafiosa?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 19/2015 modifica l'articolo 4-bis della legge penitenziaria 354/1975, estendendo il divieto di concessione di benefici penitenziari anche ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale (associazione mafiosa di tipo mafioso), non solo per il 416-bis (associazione a delinquere semplice). Questa norma riguarda i detenuti e gli internati condannati per reati di criminalità organizzata e mafiosa, impedendo loro di accedere a misure alternative alla detenzione come l'assegnazione al lavoro esterno, i permessi premio e le misure alternative al carcere, salvo che non collaborino attivamente con la giustizia secondo l'articolo 58-ter della legge penitenziaria. In pratica, il condannato per mafia non può beneficiare di riduzioni di pena o di misure alternative se non dimostra una collaborazione effettiva con le autorità giudiziarie. Questa disposizione rappresenta un inasprimento delle condizioni di esecuzione della pena per i reati di criminalità organizzata, riflettendo la volontà legislativa di contrastare più severamente la mafia e le associazioni criminali strutturate.

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Riferimento normativo

LEGGE 23 febbraio 2015, n. 19

Testo normativo

LEGGE n. 19/2015 # LEGGE 23 febbraio 2015, n. 19 ## Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale. (15G00030) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all' articolo 416-ter del codice penale 1. Al comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 , le parole: «delitto di cui all' articolo 416-bis del codice penale », sono sostituite dalle seguenti: «delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale ». Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificato dalla presente legge: «Art. 4-bis (Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti) . - 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale , delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice penale, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 . Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 , e successive modificazioni.».

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La Legge 19/2015 è il riferimento normativo per il divieto di benefici penitenziari ai condannati per associazione mafiosa (articoli 416-bis e 416-ter del codice penale), misure alternative alla detenzione, permessi premio e collaborazione con la giustizia. Magistrati, avvocati penalisti e operatori penitenziari la consultano per questioni relative all'esecuzione della pena, al regime carcerario differenziato e ai criteri di accesso ai benefici per i mafiosi.

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