Legge Non_Fiscale

Legge 19/2025

Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonche' per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorita' di vigilanza. (25G00030)

Pubblicato: 28/02/2025 In vigore dal: 28/02/2025 Documento ufficiale

Quali sono le misure di sostegno previste dal Decreto-Legge 19/2025 per famiglie e imprese in relazione ai costi energetici, e come si finanzia il contributo straordinario per l'energia elettrica?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 19/2025 introduce un contributo straordinario di 200 euro per l'anno 2025 destinato ai clienti domestici di energia elettrica con ISEE fino a 25.000 euro. La misura si applica alle forniture di energia elettrica e gas naturale e riguarda direttamente le famiglie in condizioni economiche svantaggiate. Il finanziamento proviene da risorse della Cassa per i servizi energetici e ambientali, alimentate dai proventi della vendita del gas naturale gestita dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici), con versamenti previsti entro specifiche scadenze (10 marzo 2025 e 60 giorni dalla vendita). L'ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) è responsabile dell'attuazione operativa mediante deliberazione, nel limite delle risorse disponibili. Il decreto prevede inoltre il trasferimento di risorse precedentemente allocate al GSE per l'equilibrio economico-finanziario, che devono essere restituite entro il 10 aprile 2025 alla Cassa per le medesime finalità di contrasto ai costi energetici.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 28 febbraio 2025, n. 19

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 19/2025 # DECRETO-LEGGE 28 febbraio 2025, n. 19 ## Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonche' per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorita' di vigilanza. (25G00030) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione ; Visto il regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 , concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso; Visto il regolamento (UE) n. 1106/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024 , che modifica i regolamenti (UE) n. 1227/2011 e (UE) 2019/942 per quanto riguarda il miglioramento della protezione dell'Unione dalla manipolazione del mercato nel mercato dell'energia all'ingrosso; Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 , recante «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica»; Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 , recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 »; Visto il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 251 , recante «Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica»; Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 , recante «Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia»; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 , recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»; Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 , recante «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE »; Visto il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 , recante «Attuazione delle direttive (UE) 2018/410 , (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023 , che modificano la direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, nonchè adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra»; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 , recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 , recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 , recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 2 che ha ridenominato il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione ecologica»; Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 , recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 , sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»; Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 , recante «Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 , relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE , nonchè recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE »; Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 , recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonchè in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 , recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e, in particolare, l'articolo 4, che ridenomina il «Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»; Visto il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11 , recante «Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023»; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure di sostegno in favore delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale; Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure finalizzate a favorire la trasparenza delle offerte al dettaglio di energia elettrica e gas naturale e rafforzare i poteri sanzionatori delle Autorità di vigilanza; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2025; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Contributo straordinario per la fornitura di energia elettrica e gas naturale 1. Per l'anno 2025, ai fini del riconoscimento di un contributo straordinario del valore di 200 euro sulle forniture di energia elettrica dei clienti domestici con valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) fino a 25.000 euro, si provvede con ((deliberazione)) dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (( (ARERA) )) , nel limite delle risorse disponibili, necessarie a garantire la relativa copertura, a qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali ((, al netto di quelle destinate alle finalità di cui all'articolo 3, comma 5)) . 2. Per l'attuazione delle misure di cui al comma 1, all'articolo 5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Per la finalità di cui al comma 1, è disposto il trasferimento al GSE delle risorse individuate nella comunicazione di cui al comma 3. Entro il 10 marzo 2025 gli importi incassati dal GSE dalla vendita del gas naturale al 31 dicembre 2024 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, comprensivi degli eventuali interessi maturati. Le ulteriori risorse incassate dalla vendita sono versate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro 60 giorni dalla vendita stessa, per essere destinate a misure per il contrasto all'incremento dei costi energetici a beneficio di famiglie e operatori economici.». 3. Entro il 10 aprile 2025, le risorse già trasferite al Gestore dei Servizi Energetici ai fini della salvaguardia del relativo equilibrio economico-finanziario, ai sensi della ((deliberazione dell'ARERA n. 113/2024/R/com del 28 marzo 2024, in attuazione dei decreti del Ministro della transizione ecologica n. 253 del 22 giugno 2022 e n. 287 del 20 luglio 2022)) , comprensive degli eventuali interessi maturati, sono restituite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali per essere destinate alle finalità di cui al comma 1. 3-bis. ((All' articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , sono apportate le seguenti modificazioni:)) a) ((al comma 107, le parole da: "non inferiore alla nuova classe energetica B, prodotti nel territorio dell'Unione europea con contestuale smaltimento dell'elettrodomestico sostituito" sono sostituite dalle seguenti: ", individuati con il decreto di cui al comma 110 e prodotti in uno stabilimento collocato nel territorio dell'Unione europea, con corrispondente smaltimento dell'elettrodomestico sostituito di classe energetica inferiore a quella dell'elettrodomestico di nuovo acquisto";)) b) ((al comma 109 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La gestione del contributo è operata mediante la piattaforma informatica di cui all' articolo 28-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 , gestita dalla società PagoPA S.p.a. Le attività istruttorie, di verifica, controllo e gestione delle risorse finanziarie sono svolte dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia. I predetti gestori operano sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero delle imprese e del made in Italy, nelle quali è ripartito il compenso spettante a ciascun gestore, comunque nel limite complessivo del 3,8 per cento a valere sulle risorse di cui al presente comma")) .

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Il Decreto-Legge 19/2025 rappresenta un intervento urgente in materia di politiche energetiche e sostegno alle famiglie, disciplinando il contributo straordinario per energia elettrica e gas naturale, l'ISEE come parametro di accesso alle agevolazioni tariffarie, e il ruolo dell'ARERA nella gestione delle risorse della Cassa per i servizi energetici e ambientali. Commercialisti e consulenti aziendali devono considerare le implicazioni sulla gestione dei costi energetici, le modalità di rendicontazione delle risorse GSE, e gli adempimenti amministrativi legati alla trasparenza delle offerte al dettaglio e al rafforzamento dei poteri sanzionatori delle autorità di vigilanza.

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