Legge

Legge 191/1992

Limitazione trentennale del divieto di frazionamento delle unita' poderali per la ricostruzione delle unita' produttive.

Pubblicato: 03/03/1992 In vigore dal: 19/02/1992 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 19 febbraio 1992, n. 191

Testo normativo

LEGGE n. 191/1992 # LEGGE 19 febbraio 1992, n. 191 ## Limitazione trentennale del divieto di frazionamento delle unita' poderali per la ricostruzione delle unita' produttive. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Il divieto di frazionamento delle unità poderali di cui all' articolo 1 della legge 3 giugno 1940, n. 1078 , ha durata trentennale dalla prima assegnazione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 19 febbraio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri GORIA, Ministro dell'agricoltura e delle foreste Visto, il Guardasigilli: MARTELLI AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: - L' art. 1 della legge n. 1078/1940 , recante "Norme per evitare il frazionamento delle unità poderali assegnate a contadini diretti coltivatori", stabilisce, senza prevedere termini di durata, il divieto di frazionamento delle unità poderali assegnate a contadini diretti coltivatori costituite in comprensori di bonifica da enti di colonizzazione o da consorzi di bonifica. La disposizione così recita: "Art. 1. - Le unità poderali costituite in comprensori di bonifica da enti di colonizzazione o da consorzi di bonifica ed assegnate in proprietà a contadini diretti coltivatori, non possono essere frazionate per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi".

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Legge 191/1992 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decisione UE 1083/2026
Decisione (PESC) 2026/1083 del Consiglio, dell’11 maggio 2026, che modifica la …

Altre normative del 1992

Regolamento recante norme per il funzionamento degli uffici di collocamento della gente d… Decreto Ministeriale 584 Regolamento recante l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il … Decreto Ministeriale 582 Regolamento recante l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero-… Decreto Ministeriale 583 Regolamento recante norme sull'erogazione dei contributi ad istituzioni scolastiche ed un… Decreto Ministeriale 580 Regolamento recante norme sull'erogazione dei contributi ad enti ed associazioni per l'or… Decreto Ministeriale 581