Legge Non_Fiscale

Legge 193/2023

Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche. (23G00206)

Pubblicato: 18/12/2023 In vigore dal: 07/12/2023 Documento ufficiale

Quali sono i diritti riconosciuti dalla Legge 193/2023 alle persone guarite da malattie oncologiche e come si applica il diritto all'oblio oncologico?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 193/2023 introduce disposizioni specifiche per tutelare le persone che hanno superato una patologia oncologica, garantendo loro parità di trattamento e protezione da discriminazioni. La norma riconosce il "diritto all'oblio oncologico", che consente ai guariti di non fornire informazioni sulla loro pregressa condizione patologica e di non essere sottoposti a indagini in merito, nei casi specificamente previsti dalla legge. Questo diritto si applica in vari ambiti della vita civile e lavorativa, rappresentando una tutela contro pregiudizi e disparità di trattamento. La legge si fonda su principi costituzionali (articoli 2, 3 e 32 della Costituzione) e su normative europee, riconoscendo che la salute è un diritto fondamentale dell'individuo e che nessuno deve subire discriminazioni sulla base della propria storia medica oncologica. Per le aziende e i datori di lavoro, questa norma rappresenta un vincolo importante nel processo di assunzione e nella gestione del rapporto di lavoro, dove non possono essere richieste informazioni sulla pregressa malattia oncologica del candidato o del dipendente, salvo eccezioni specificamente disciplinate dalla legge.

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Riferimento normativo

LEGGE 7 dicembre 2023, n. 193

Testo normativo

LEGGE n. 193/2023 # LEGGE 7 dicembre 2023, n. 193 ## Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche. (23G00206) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Oggetto, finalità e definizione 1. Al fine di escludere qualsiasi forma di pregiudizio o disparità di trattamento, la presente legge reca disposizioni in materia di parità di trattamento, non discriminazione e garanzia del diritto all'oblio delle persone guarite da patologie oncologiche, in attuazione degli articoli 2 , 3 e 32 della Costituzione , degli articoli 7, 8, 21, 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del Piano europeo di lotta contro il cancro di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 44 final, del 3 febbraio 2021, nonchè dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848 . 2. Per « diritto all'oblio oncologico » si intende il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni nè subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei casi di cui alla presente legge. N O T E Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo degli articoli 2 , 3 e 32 della Costituzione è il seguente: «Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.» «Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.» «Art. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.» La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 12 dicembre 2007 è pubblicata nella G.U.U.E. 14 dicembre 2007, n. C 30. - La legge 4 agosto 1955, n. 848 recante: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 24 settembre 1955 .

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La Legge 193/2023 disciplina il diritto all'oblio oncologico, la non discriminazione e la parità di trattamento per i guariti da patologie oncologiche. Datori di lavoro, aziende e professionisti HR devono conoscere i limiti nella richiesta di informazioni sanitarie, le tutele contro discriminazioni e gli obblighi di riservatezza. La norma si integra con la normativa sulla privacy (GDPR), sulla salute e sicurezza sul lavoro, e sulla tutela dei diritti fondamentali della persona.

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