Legge

Legge 194/2015

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare. (15G00210)

Pubblicato: 11/12/2015 In vigore dal: 01/12/2015 Documento ufficiale

Quali sono gli obiettivi e la struttura del sistema nazionale di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare secondo la Legge 194/2015?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 194/2015 istituisce un sistema nazionale coordinato per proteggere e valorizzare le risorse genetiche locali di interesse agricolo e alimentare, prevenendone l'estinzione e l'erosione genetica. Il sistema si applica a tutte le varietà vegetali, animali e microbiche di rilevanza agraria e alimentare presenti nel territorio italiano, coinvolgendo amministrazioni centrali, regionali, locali, università e operatori agricoli. La legge prevede quattro componenti operative: l'Anagrafe nazionale (registro delle risorse genetiche), la Rete nazionale (struttura di conservazione), il Portale nazionale (piattaforma informativa) e il Comitato permanente (organo di coordinamento). In pratica, gli agricoltori possono ricevere supporto per il recupero di varietà locali tradizionali, mentre le amministrazioni devono fornire dati e informazioni per alimentare il sistema; inoltre, sono promosse attività formative rivolte ad agricoltori, studenti e consumatori per trasmettere le conoscenze sulla biodiversità agricola.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

LEGGE 1 dicembre 2015, n. 194

Testo normativo

LEGGE n. 194/2015 # LEGGE 1 dicembre 2015, n. 194 ## Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare. (15G00210) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Oggetto e finalità 1. La presente legge, in conformità alla convenzione sulla biodiversità, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 1994, n. 124 , al Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001, reso esecutivo dalla legge 6 aprile 2004, n. 101 , al Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e alle Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012 , stabilisce i principi per l'istituzione di un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, finalizzato alla tutela delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali dal rischio di estinzione e di erosione genetica. 2. La tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare sono perseguite anche attraverso la tutela del territorio rurale, contribuendo a limitare i fenomeni di spopolamento e a preservare il territorio da fenomeni di inquinamento genetico e di perdita del patrimonio genetico. 3. Il sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare è costituito: a) dall'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 3; b) dalla Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 4; c) dal Portale nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 5; d) dal Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 8. 4. Per le finalità della presente legge, le amministrazioni centrali, regionali e locali nonchè gli enti e gli organismi pubblici interessati sono tenuti a fornire ai soggetti del sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare i dati e le informazioni nella loro disponibilità. 5. Ai fini della valorizzazione e della trasmissione delle conoscenze sulla biodiversità di interesse agricolo e alimentare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono promuovere anche le attività degli agricoltori tese al recupero delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario vegetali locali e allo svolgimento di attività di prevenzione e di gestione del territorio necessarie al raggiungimento degli obiettivi di conservazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. 6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le università possono promuovere progetti tesi alla trasmissione delle conoscenze acquisite in materia di biodiversità di interesse agricolo e alimentare agli agricoltori, agli studenti e ai consumatori, attraverso adeguate attività di formazione e iniziative culturali. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La legge 14 febbraio 1994, n. 124 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 1994, n. 44, supplemento ordinario. - La legge 6 aprile 2004, n. 101 (Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2004, n. 95, supplemento ordinario.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Legge 194/2015 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Legge 194/2015 rappresenta il riferimento normativo per la conservazione della biodiversità agricola, le risorse fitogenetiche, l'erosione genetica e la tutela del patrimonio genetico locale. Consulenti agricoli, enti pubblici e organizzazioni di settore la consultano per comprendere obblighi di comunicazione dati, modalità di partecipazione alla Rete nazionale, incentivi per il recupero varietale e conformità agli accordi internazionali sulla biodiversità.

Normative correlate

Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decisione UE 1083/2026
Decisione (PESC) 2026/1083 del Consiglio, dell’11 maggio 2026, che modifica la …

Altre normative del 2015

Regime IVA ex articolo 74–quater del d.P.R. n. 633 del 1972 – Applicazione degli obblighi… Interpello AdE 633 Istituzione della causale contributo INPS per il recupero, tramite modello F24, della con… Risoluzione AdE 148 Causale contributo “RCAD” per il versamento, mediante modello F24, delle somme dovute a t… Risoluzione AdE 24/E Disposizioni attuative del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 28 dice… Provvedimento AdE 95 Istituzione del codice tributo per effettuare il versamento all’entrata del bilancio dell… Risoluzione AdE 18