Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 1977, n. 66, recante proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Quali sono le disposizioni della Legge 198/1977 in merito ai termini di versamento delle imposte per l'anno 1977?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 198/1977 converte in legge il decreto-legge 66/1977 e introduce una deroga importante ai termini di versamento delle imposte per l'anno 1977. In particolare, l'articolo 1-bis stabilisce che i contribuenti soggetti a IRPEF e IRES devono effettuare il versamento entro il mese di ottobre 1977, anziché secondo i termini ordinari previsti dalla legge 97/1977. Per i soggetti con esercizio o periodo di gestione non coincidente con l'anno solare, il primo versamento deve avvenire nell'undicesimo mese dell'esercizio iniziato dopo il 30 giugno 1976. La norma si applica anche ai contribuenti per i quali il termine ordinario era già scaduto prima dell'entrata in vigore della legge di conversione, garantendo loro una seconda opportunità di adempimento. Questa disposizione rappresenta una proroga straordinaria volta a facilitare gli adempimenti fiscali nel corso dell'anno 1977, con effetti sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche.
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Riferimento normativo
LEGGE 16 maggio 1977, n. 198
Testo normativo
LEGGE n. 198/1977
# LEGGE 16 maggio 1977, n. 198
## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo
1977, n. 66, recante proroga dei termini per la presentazione della
dichiarazione dei redditi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 È convertito in legge il decreto-legge 18 marzo 1977, n. 66 , recante proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi, con le seguenti modificazioni: Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente: "Art. 1-bis. - In deroga alle disposizioni dell' articolo 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97 , per l'anno 1977 il versamento previsto dalla predetta legge deve essere effettuato, entro il mese di ottobre dello stesso anno dal contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche e da quelli soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui esercizio o periodo di gestione coincide con l'anno solare. Dai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui esercizio o periodo di gestione non coincide con l'anno solare il primo versamento deve essere effettuato nell'undicesimo mese dell'esercizio o periodo iniziato dopo il 30 giugno 1976. La disposizione del precedente comma si applica anche nei confronti dei contribuenti per i quali il termine per l'effettuazione del primo versamento, a norma del secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97 , è scaduto anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
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La Legge 198/1977 disciplina i termini di versamento delle imposte sui redditi, interessando sia l'IRPEF che l'IRES, e rappresenta una deroga temporanea ai versamenti ordinari. Commercialisti e consulenti fiscali devono considerare questa normativa quando gestiscono adempimenti fiscali per esercizi che ricadono nel 1977, in particolare per quanto riguarda i versamenti anticipati e i periodi di gestione difformi dall'anno solare.
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