Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155. (19G00028)
Qual è l'oggetto della Legge 20/2019 e quali sono i tempi e le modalità per l'esercizio della delega al Governo?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 20/2019 conferisce al Governo una delega per adottare decreti legislativi correttivi e integrativi relativi alla riforma delle discipline sulla crisi di impresa e dell'insolvenza, precedentemente disciplinate dalla Legge 155/2017. Si applica a tutte le procedure concorsuali e alle materie di insolvenza aziendale, riguardando imprese in difficoltà, creditori e professionisti del settore. Il Governo ha due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo decreto legislativo della riforma del 2017 per adottare le disposizioni correttive, seguendo la stessa procedura prevista dalla legge delega originaria, che richiede il coinvolgimento del Ministero della Giustizia, dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro. In pratica, questa legge consente al Governo di "aggiustare il tiro" rispetto ai decreti già emanati, correggendo eventuali difetti o lacune riscontrati nell'applicazione della riforma sulla crisi d'impresa, senza necessità di una nuova legge parlamentare.
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Riferimento normativo
LEGGE 8 marzo 2019, n. 20
Testo normativo
LEGGE n. 20/2019
# LEGGE 8 marzo 2019, n. 20
## Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della
delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e
dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155.
(19G00028)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Delega per l'adozione di decreti legislativi correttivi in materia di riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza 1. Il Governo, con la procedura indicata al comma 3 dell'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 , entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui alla medesima legge n. 155 del 2017 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi. N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo dell' art. 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2017, n. 254, è il seguente: «Art. 1 (Oggetto della delega al Governo e procedure per l'esercizio della stessa). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui alla medesima legge, uno o più decreti legislativi per la riforma organica delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e della disciplina sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 , nonchè per la revisione del sistema dei privilegi e delle garanzie. 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo tiene conto della normativa dell'Unione europea e in particolare del regolamento (UE) n. 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015 , relativo alle procedure di insolvenza, della raccomandazione 2014/135/UE della Commissione, del 12 marzo 2014 , nonchè dei principi della model law elaborati in materia di insolvenza dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL); cura altresì il coordinamento con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, in modo da renderle ad essi conformi, e adottando le opportune disposizioni transitorie. 3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Essi sono successivamente trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l'esercizio della delega, per l'espressione dei pareri delle rispettive commissioni parlamentari competenti per materia e per gli aspetti finanziari, da rendere entro il termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale i decreti possono essere comunque emanati. Il termine per l'esercizio della delega è prorogato di sessanta giorni quando il termine per l'espressione del parere delle commissioni parlamentari scade nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente.».
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La Legge 20/2019 è lo strumento normativo per le disposizioni integrative e correttive in materia di crisi di impresa, insolvenza, procedure concorsuali e sovraindebitamento. Commercialisti, curatori fallimentari e consulenti aziendali la consultano per comprendere le modifiche ai decreti legislativi sulla riforma delle discipline della crisi d'impresa e per allineamenti con la normativa europea su insolvenza e procedure concorsuali.
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