Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorita' governative dell'Ucraina. (23G00219)
Fino a quando è autorizzata l'Italia a cedere mezzi e equipaggiamenti militari all'Ucraina secondo il Decreto-Legge 200/2023?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 200/2023 prolunga fino al 31 dicembre 2024 l'autorizzazione per l'Italia a cedere mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative dell'Ucraina. Questa autorizzazione era stata originariamente introdotta nel febbraio 2022 (DL 14/2022) e successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2023. La norma si applica alle cessioni di armamenti e materiali bellici a favore del governo ucraino nel contesto della crisi internazionale in corso. La proroga richiede un atto di indirizzo preventivo delle Camere parlamentari, garantendo il controllo democratico sulle operazioni. Le modalità operative, l'elenco specifico dei mezzi cedibili e i criteri contabili rimangono disciplinati dai decreti del Ministro della Difesa, concordati con i Ministeri degli Affari Esteri e dell'Economia. L'attuazione avviene con le risorse già disponibili a legislazione vigente, senza stanziamenti aggiuntivi.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 21 dicembre 2023, n. 200
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 200/2023
# DECRETO-LEGGE 21 dicembre 2023, n. 200
## Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione
di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle
autorita' governative dell'Ucraina. (23G00219)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Visti gli articoli 3 e 4 del Trattato del Nord-Atlantico, ratificato con legge 1° agosto 1949, n. 465 ; Visto l' articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28 , il quale: al comma 1 autorizza, fino al 31 dicembre 2022, previo atto di indirizzo delle Camere, la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, agli articoli 310 e 311 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , e alle connesse disposizioni attuative; al comma 2 prevede che, con uno o più decreti del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, sono definiti l'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione di cui al comma 1, nonchè le modalità di realizzazione della stessa, anche ai fini dello scarico contabile; Visto l' articolo 1 del decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 8 , che prevede, previo atto di indirizzo delle Camere, la proroga fino al 31 dicembre 2023 dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina di cui all' articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14 ; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza, connessa al protrarsi della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, di prorogare, fino al 31 dicembre 2024, previo atto di indirizzo delle Camere, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, di cui all'articolo 2-bis del citato decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14 , nei termini e con le modalità ivi stabilite; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 2023; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della difesa; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Proroga di termini in materia di cessioni di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari 1. È prorogata, fino al 31 dicembre 2024, previo atto di indirizzo delle Camere, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, di cui all' articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14 , convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 2022, n. 28 , nei termini e con le modalità ivi stabilite. 2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.
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Il Decreto-Legge 200/2023 riguarda la cessione di mezzi militari, equipaggiamenti bellici e materiali di difesa all'Ucraina, operando in deroga alla legge 185/1990 (legge sul controllo dell'esportazione di armamenti) e agli articoli 310-311 del decreto legislativo 66/2010. Professionisti che seguono questioni di diritto amministrativo, diritto internazionale e compliance normativa devono considerare i vincoli procedurali legati all'atto di indirizzo parlamentare e alle autorizzazioni governative per operazioni di questo tipo.
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