Legge Imposte_Indirette

Legge 202/1950

Conversione in legge del decreto legge 11 marzo 1950, n. 50, contenente modificazioni al regime fiscale degli oli minerali, dei surrogati del caffe', dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini e degli oli di semi, alle imposte di consumo sul caffe' e sul cacao ed ai dazi doganali sulle droghe.

Pubblicato: 10/05/1950 In vigore dal: 09/05/1950 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 9 maggio 1950, n. 202

Testo normativo

LEGGE n. 202/1950 # LEGGE 9 maggio 1950, n. 202 ## Conversione in legge del decreto legge 11 marzo 1950, n. 50, contenente modificazioni al regime fiscale degli oli minerali, dei surrogati del caffe', dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini e degli oli di semi, alle imposte di consumo sul caffe' e sul cacao ed ai dazi doganali sulle droghe. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. È convertito in legge il decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50 , contenente modificazioni al regime fiscale degli oli minerali, dei surrogati del caffè, dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini e degli oli di semi, alle imposte di consumo sul caffè e sul cacao ed ai dazi doganali sulle droghe, con le seguenti modificazioni: Dopo l'art. 4 è aggiunto il seguente art. 4-bis: "Il petrolio destinato alla produzione di fonti luminose sulle barche da pesca per la cattura del pesce è ammesso all'esenzione dai diritti doganali, compresa la sovrimposta di confine, entro i limiti e sotto l'osservanza delle modalità che saranno stabiliti dal Ministro per le finanze". Dopo l'art. 20 è aggiunto il seguente art. 20-bis: "È autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, delle somme occorrenti per l'applicazione della presente legge. Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le conseguenti variazioni". La voce 643-b) 3 della tabella A è sostituita dalla seguente: "Oli di petrolio, ecc., altri, petrolio: destinati esclusivamente all'azionamento dei motori agricoli, nonchè alla produzione di fonti luminose sulle barche da pesca per la cattura del pesce, entro i limiti e sotto l'osservanza delle modalità che saranno stabiliti dal Ministro per le finanze". I numeri 1) e 2) della voce 643-b) 1 della tabella B sono, rispettivamente, sostituiti dai seguenti: "Oli di petrolio, ecc., altri, benzina: 1) acquistati con speciali buoni da automobilisti e da motociclisti, stranieri ed italiani residenti all'estero, nei viaggi di diporto nello Stato, entro i limiti di un quantitativo per ogni giorno di permanenza da stabilire dalla Presidenza del Consiglio, d'intesa con i Ministeri del tesoro, delle finanze e dell'industria e del commercio, e non eccedente, in ogni caso, il fabbisogno di 90 giorni di permanenza - aliquota per quintale, lire 4600; 2) consumati per l'azionamento delle autovetture adibite al servizio pubblico da piazza, compresi i motoscafi che, in talune località, sostituiscono le vetture da piazza entro i seguenti quantitativi; a) litri 9 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti; b) litri 6 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione superiore a 100.000, ma non a 500.000 abitanti; c) litri 5 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno - aliquota per quintale, lire 4600. L'agevolazione di cui ai precedenti numeri è concessa anche sotto forma di rimborso della differenza tra la aliquota di imposta di fabbricazione prevista per la benzina in via generale e quella ridotta". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Dogliani, addì 9 maggio 1950 EINAUDI DE GASPERI - VANONI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

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