Legge Non_Fiscale

Legge 206/2012

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi. (12G0230)

Pubblicato: 03/12/2012 In vigore dal: 12/11/2012 Documento ufficiale

Cosa stabilisce la Legge 206/2012 riguardo alla celebrazione di Giuseppe Verdi e quali beni sono tutelati?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 206/2012, promulgata l'11 novembre 2012, disciplina le modalità di celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, ricorrenza fissata per l'anno 2013. La norma si applica a livello nazionale e riguarda la Repubblica italiana nell'esercizio delle sue funzioni di salvaguardia e promozione del patrimonio culturale, storico, artistico e musicale. In pratica, la legge dichiara il 2013 "anno verdiano" e attribuisce particolare rilevanza alla memoria e all'opera del compositore. Aspetto centrale della normativa è la tutela di due beni immobili specifici: la Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda (residenza del maestro) e la casa natale in Roncole Verdi, entrambi dichiarati beni culturali di interesse particolarmente importante secondo l'articolo 10, comma 3, lettera d), del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004). Questa qualificazione comporta un regime di protezione rafforzato per questi luoghi, che conservano importanti memorie della vita e dell'opera verdiana.

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Riferimento normativo

LEGGE 12 novembre 2012, n. 206

Testo normativo

LEGGE n. 206/2012 # LEGGE 12 novembre 2012, n. 206 ## Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi. (12G0230) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalità 1. La Repubblica, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e di promozione del proprio patrimonio culturale, storico, artistico e musicale, celebra la figura di Giuseppe Verdi nella ricorrenza del secondo centenario della sua nascita e ne valorizza l'opera. 2. L'anno 2013, ricorrenza del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, è dichiarato «anno verdiano». 3. La Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e la casa natale del musicista in Roncole Verdi, rispettivamente residenza e luogo di nascita del compositore Giuseppe Verdi e luoghi nei quali sono conservate importanti memorie della vita e dell'opera del Maestro, sono dichiarati beni culturali di interesse particolarmente importante ai sensi e per gli effetti dell' articolo 10, comma 3, lettera d), del codice dei beni culturali e del paesaggio , di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , e successive modificazioni. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell' art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ( Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, supplemento ordinario: «Art. 10 (Beni culturali). - 1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonchè ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. 2. Sono inoltre beni culturali: a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonchè di ogni altro ente ed istituto pubblico; b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonchè di ogni altro ente ed istituto pubblico; c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonchè di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all' art. 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 . 3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'art. 13: a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1; b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante; c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale; d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose; e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricompense fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica rivestano come complesso un eccezionale interesse. 4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a): a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà; b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonchè al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio; c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonchè i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio; d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio; e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio; f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico; g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico; h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico; i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico; l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale. 5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, nonchè le cose indicate al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.».

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La Legge 206/2012 rappresenta un intervento normativo nel settore dei beni culturali e del paesaggio, disciplinando la tutela di immobili di rilevanza storico-artistica secondo il D.Lgs. 42/2004. Gli enti pubblici e le amministrazioni competenti in materia culturale devono fare riferimento a questa legge per comprendere il regime di protezione applicabile ai siti verdiani, considerati testimonianze dell'identità culturale italiana e della storia della letteratura e dell'arte.

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