Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardanti la destinazione e l'alienabilita' dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprieta' al comune di Santa Margherita Ligure. (17G00224)
Quali modifiche apporta la Legge 210/2017 alla destinazione e all'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini di Santa Margherita Ligure?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 210/2017 modifica il decreto legislativo 421/1948 per consentire al comune di Santa Margherita Ligure di alienare (vendere) o cambiare la destinazione d'uso dell'ex collegio di Villa Lomellini, che gli era stato assegnato in proprietà. Prima di questa legge, il comune era vincolato al mantenimento della destinazione originaria del bene, come gli altri enti proprietari di collegi simili. La norma introduce un'eccezione specifica per Santa Margherita Ligure, escludendolo dal divieto di alienazione che continua a valere per l'Ente Friulano di Assistenza (E.F.A.) e il collegio di Cividale del Friuli. I proventi derivanti dalla vendita o dalla modifica della destinazione d'uso devono essere obbligatoriamente destinati a spese di investimento nel settore dell'istruzione, secondo quanto previsto dalla legge di stabilità 2013. Questa disposizione consente al comune di valorizzare il patrimonio immobiliare mantenendo il vincolo di destinazione dei ricavi al settore educativo.
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Riferimento normativo
LEGGE 20 dicembre 2017, n. 210
Testo normativo
LEGGE n. 210/2017
# LEGGE 20 dicembre 2017, n. 210
## Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato,
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardanti la
destinazione e l'alienabilita' dell'ex collegio di Villa Lomellini,
assegnato in proprieta' al comune di Santa Margherita Ligure.
(17G00224)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. All' articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421 , ratificato, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1957, n. 104 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, il secondo periodo è soppresso; b) al terzo comma, dopo le parole: «Gli Enti indicati nel primo comma» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione del comune di Santa Margherita Ligure,». 2. I proventi ricavati dall'alienazione o dal cambio della destinazione d'uso dell'ex collegio di Villa Lomellini, di proprietà del comune di Santa Margherita Ligure, sono destinati, ai sensi dell' articolo 1, comma 443, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 , a spese di investimento relative all'istruzione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 dicembre 2017 MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Orlando N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell' art. 2 del decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421 (Destinazione dei collegi di Santa Margherita Ligure e di Cividale del Friuli, già di pertinenza dell'Opera di previdenza della disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.110 del 13 maggio 1948 , come modificato dalla presente legge: «Art. 2. I collegi di Santa Margherita Ligure e di Cividale del Friuli, con tutti i loro mobili, attrezzature e pertinenze, sono assegnati in proprietà rispettivamente al comune di Santa Margherita Ligure e all'Ente Friulano di Assistenza (E.F.A.). Il collegio di Cividale del Friuli sarà destinato all'educazione ed all'istruzione degli orfani del Friuli e degli orfani dei profughi delle zone del confine orientale italiano. Gli Enti indicati nel primo comma, ad eccezione del comune di Santa Margherita Ligure, non possono alienare o mutare la destinazione dei compendi immobiliari dei collegi ad essi rispettivamente assegnati.». - Si riporta il testo del comma 443 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 , recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013).», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2012, n. 302, S.O.: «443. In applicazione del secondo periodo del comma 6 dell'articolo 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito.».
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La Legge 210/2017 riguarda l'alienabilità di beni patrimoniali comunali, i proventi da alienazioni di patrimonio disponibile e la loro destinazione vincolata a spese di investimento. Commercialisti e amministratori pubblici devono considerare le implicazioni fiscali della cessione di beni immobili, la contabilizzazione dei ricavi secondo il TUEL (decreto legislativo 267/2000) e il vincolo di destinazione dei proventi alle spese di investimento in istruzione.
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