Legge

Legge 211/2017

Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz. (17G00225)

Pubblicato: 04/01/2018 In vigore dal: 20/12/2017 Documento ufficiale

Quali sono gli effetti della Legge 211/2017 sul finanziamento dei festival musicali italiani e come viene coperto l'onere economico?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 211/2017 modifica la precedente legge 238/2012 per estendere il sostegno statale ai festival musicali di prestigio internazionale, includendo la Fondazione di partecipazione "Umbria Jazz" tra i beneficiari. A partire dal 2017, Umbria Jazz riceve un contributo straordinario annuale di un milione di euro, equiparato a quello già assegnato ad altre fondazioni come il Rossini Opera Festival, il Festival dei Due Mondi e il Ravenna Manifestazioni. La norma riguarda direttamente le fondazioni gestitrici dei festival e indirettamente gli enti pubblici e privati coinvolti nella programmazione culturale. L'onere di un milione di euro annui viene coperto mediante riduzione delle risorse di parte corrente del Fondo Unico per lo Spettacolo, istituito dalla legge 163/1985, evitando così nuovi stanziamenti di bilancio. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio per dare attuazione alla disposizione.

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Riferimento normativo

LEGGE 20 dicembre 2017, n. 211

Testo normativo

LEGGE n. 211/2017 # LEGGE 20 dicembre 2017, n. 211 ## Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz. (17G00225) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. All' articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238 , le parole: «e della Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura per la realizzazione del Romaeuropa Festival» sono sostituite dalle seguenti: «, della Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura per la realizzazione del Romaeuropa Festival e della Fondazione di partecipazione "Umbria Jazz"». 2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di parte corrente del Fondo unico per lo spettacolo, di cui all' articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163 . 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 dicembre 2017 MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Orlando NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta l' art. 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238 (Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2013, n. 7, come modificato dalla presente legge: «Art. 2 (Contributo straordinario). 1 - Al fine di sostenere e valorizzare i festival musicali e operistici italiani di assoluto prestigio internazionale è assegnato, a decorrere dal 2013, un contributo di un milione di euro ciascuna a favore della Fondazione Rossini Opera Festival, della Fondazione Festival dei due Mondi, della Fondazione Ravenna Manifestazioni e della Fondazione Festival Pucciniano Torre del Lago nonchè, a decorrere dal 2017, un contributo di un milione di euro ciascuna a favore della Fondazione Teatro Regio di Parma per la realizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto, della Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura per la realizzazione del Romaeuropa Festival e della Fondazione di partecipazione "Umbria Jazz".». - Si riporta l' art. 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 1985, n. 104: «Art. 1 (Fondo unico per lo spettacolo). - Per il sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonchè per la promozione ed il sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo, il Fondo unico per lo spettacolo.».

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La Legge 211/2017 modifica il regime di finanziamento pubblico per i festival musicali operistici italiani, disciplinando l'assegnazione di contributi straordinari attraverso il Fondo Unico per lo Spettacolo. Commercialisti e consulenti che assistono fondazioni culturali devono considerare questa norma per la gestione dei contributi pubblici, la contabilità analitica dei fondi e la corretta imputazione delle risorse secondo le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

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