Legge Non_Fiscale

Legge 23/2003

Disposizioni urgenti in materia di occupazione.

Pubblicato: 17/02/2003 In vigore dal: 14/02/2003 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 14 febbraio 2003, n. 23

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 23/2003 # DECRETO-LEGGE 14 febbraio 2003, n. 23 ## Disposizioni urgenti in materia di occupazione. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre interventi per fronteggiare la crisi occupazionale delle imprese sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2003; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 1. Allo scopo di fronteggiare la grave crisi occupazionale che ha colpito imprese sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, nei casi previsti dall' articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 , relativamente ad imprese sottoposte a tali procedure ed aventi un numero di dipendenti superiore alle 1000 unità, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può concedere, nel limite massimo complessivo di 550 lavoratori, ai datori di lavoro acquirenti i benefici di cui agli articoli 8, comma 4 , e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 , purchè sussistano le seguenti condizioni: a) che l'imprenditore acquirente non possegga le caratteristiche di cui all' articolo 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ; b) che il trasferimento dei lavoratori sia previsto in un contratto collettivo stipulato entro il 30 aprile 2003, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale consenta il recupero occupazionale di lavoratori. (( 2. Per gli interventi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 9,5 milioni di euro, di cui 2,5 milioni per l'anno 2003, 3,5 milioni per l'anno 2004, 3,5 milioni per l'anno 2005, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 , come da ultimo rifinanziata dalla tabella D della legge 27 dicembre 2002, n. 289 . ))

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