Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilita' dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici. (16G00245)
Quali sono le principali modifiche introdotte dalla Legge 230/2016 in materia di responsabilità civile dei piloti portuali e quali obblighi assicurativi ne derivano?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 230/2016 ha riformato il regime di responsabilità civile dei piloti dei porti, introducendo un sistema di responsabilità limitata e obblighi assicurativi specifici. La norma si applica a tutti i piloti che esercitano l'attività di pilotaggio nei porti italiani e riguarda i danni causati durante le operazioni di condotta della nave. In concreto, il pilota è responsabile dei danni derivanti da inesattezza delle informazioni o indicazioni fornite durante il pilotaggio, ma la sua responsabilità è limitata a un massimale di 1 milione di euro per ciascun evento, indipendentemente dal numero di danneggiati. Questa limitazione non si applica nei casi di dolo o colpa grave accertati. La norma prevede inoltre l'obbligo per ogni pilota di stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile con massimale pari al limite di legge, depositando copia del contratto presso la corporazione dei piloti di appartenenza. L'autorità marittima verifica la validità e l'idoneità della copertura assicurativa, e la mancanza o insufficienza della stessa preclude l'esercizio dell'attività.
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Riferimento normativo
LEGGE 1 dicembre 2016, n. 230
Testo normativo
LEGGE n. 230/2016
# LEGGE 1 dicembre 2016, n. 230
## Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilita'
dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi
tecnico-nautici. (16G00245)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti 1. L' articolo 89 del codice della navigazione è abrogato. 2. L' articolo 93 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «Art. 93 (Responsabilità del pilota). - Il pilota è responsabile per i danni cagionati da atti da esso compiuti o fatti da esso determinati durante il pilotaggio quando venga provato che l'evento dannoso occorso alla nave, a persone o a cose deriva da inesattezza delle informazioni o delle indicazioni fornite dal pilota medesimo per la determinazione della rotta. La responsabilità del pilota è comunque limitata all'importo complessivo di euro un milione per ciascun evento, indipendentemente dal numero dei soggetti danneggiati e dai tipi di sinistro occorsi, ferma restando la responsabilità dell'armatore secondo i principi dell'ordinamento. Il limite previsto dal secondo comma non si applica nel caso in cui sia accertata la responsabilità del pilota per dolo o colpa grave». 3. L' articolo 94 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «Art. 94 (Assicurazione obbligatoria del pilota). - Ciascun pilota stipula con un'idonea impresa di assicurazione un contratto di assicurazione per la responsabilità civile derivante dai danni cagionati nell'esercizio dell'attività di pilotaggio, secondo la disciplina prevista nell'articolo 93 e con massimale pari al limite di responsabilità stabilito al secondo comma del medesimo articolo 93. Una copia del contratto di assicurazione di cui al primo comma è depositata dal pilota nella sede della corporazione dei piloti presso la quale presta servizio. L'autorità marittima, nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 88, accerta la validità e l'idoneità del contratto medesimo. La mancanza, l'invalidità o l'insufficienza della copertura assicurativa ai sensi del primo comma preclude l'esercizio o la prosecuzione dell'attività di pilotaggio». NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
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La Legge 230/2016 disciplina la responsabilità civile dei piloti portuali, il limite di responsabilità di 1 milione di euro per evento, l'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile e le esclusioni dal limite in caso di dolo o colpa grave. Armatori, società di pilotaggio e broker assicurativi devono conoscere questi obblighi per gestire correttamente i rischi marittimi e le coperture assicurative nel settore portuale.
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