Legge Non_Fiscale

Legge 236/2016

Modifiche al codice penale e alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto, nonche' alla legge 26 giugno 1967, n. 458, in materia di trapianto del rene tra persone viventi. (16G00250)

Pubblicato: 23/12/2016 In vigore dal: 11/12/2016 Documento ufficiale

Quali sono le fattispecie penali introdotte dalla Legge 236/2016 in materia di traffico di organi e quali sanzioni sono previste?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 236/2016 introduce nel Codice Penale l'articolo 601-bis, che criminalizza il traffico di organi prelevati da persone viventi. La norma si applica a chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persone viventi, prevedendo una pena detentiva da tre a dodici anni e una multa da 50.000 a 300.000 euro. La legge riguarda sia i soggetti comuni che i professionisti sanitari: per questi ultimi, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione, rappresentando una sanzione accessoria particolarmente grave. La norma estende la responsabilità penale anche a chi organizza o propaganda viaggi finalizzati al traffico di organi, oppure pubblicizza annunci per tale scopo attraverso qualsiasi mezzo, inclusi canali informatici e telematici, con pene ridotte da tre a sette anni e multa da 50.000 a 300.000 euro. Questa disposizione rappresenta un rafforzamento della tutela penale contro lo sfruttamento del corpo umano e il commercio illegale di organi, allineando la legislazione italiana agli standard internazionali di protezione della dignità umana e della salute pubblica.

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Riferimento normativo

LEGGE 11 dicembre 2016, n. 236

Testo normativo

LEGGE n. 236/2016 # LEGGE 11 dicembre 2016, n. 236 ## Modifiche al codice penale e alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto, nonche' alla legge 26 giugno 1967, n. 458, in materia di trapianto del rene tra persone viventi. (16G00250) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Introduzione nel codice penale del reato di traffico di organi prelevati da persona vivente 1. Dopo l' articolo 601 del codice penale è inserito il seguente: «Art. 601-bis (Traffico di organi prelevati da persona vivente). - Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma». Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: Si riporta il testo dell' articolo 601 del codice penale : «Art. 601 (Tratta di persone). - È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.».

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La Legge 236/2016 modifica il Codice Penale introducendo il reato di traffico di organi da persona vivente, disciplinando le fattispecie di commercio illegale di organi, tratta di persone a scopo di prelievo organico e pubblicità di traffico organico. Professionisti sanitari, avvocati penalisti e consulenti legali devono conoscere questa norma per identificare condotte illecite, interdizioni professionali e responsabilità penale in materia di trapianti e diritti della persona.

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