Quali sono le disposizioni principali del Decreto-Legge 237/2016 in materia di tutela del risparmio nel settore creditizio e garanzia dello Stato?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 237/2016, emanato il 23 dicembre 2016, introduce misure urgenti per proteggere la stabilità economico-finanziaria del Paese e il risparmio dei cittadini nel settore bancario. La norma autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a concedere garanzie dello Stato su passività di nuova emissione delle banche italiane fino al 30 giugno 2017, al fine di evitare gravi perturbazioni dell'economia e preservare la stabilità finanziaria. Questa facoltà si applica alle banche con sede legale in Italia e deve rispettare la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, richiedendo l'approvazione preventiva della Commissione europea. Il decreto implementa le direttive europee 2014/59/UE e il regolamento 806/2014 sul risanamento e la risoluzione degli enti creditizi, creando un quadro normativo coerente con gli standard internazionali. Le disposizioni riguardano specificamente il rafforzamento patrimoniale delle banche e la protezione dei risparmiatori, con particolare riferimento agli strumenti finanziari subordinati e alle operazioni di conversione obbligatoria in azioni.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2016, n. 237
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 237/2016
# DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2016, n. 237
## Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore
creditizio. (16G00252)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 , che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio , e le direttive 2001/24/CE , 2002/47/CE , 2004/25/CE , 2005/56/CE , 2007/36/CE , 2011/35/UE , 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014 che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 ; Vista la direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001 , in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi; Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» (T.U.B.) e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 , recante «Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio , e le direttive 2001/24/CE , 2002/47/CE , 2004/25/CE , 2005/56/CE , 2007/36/CE , 2011/35/UE , 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio»; Visto, in particolare, l' articolo 18 del decreto legislativo 180 del 2015 ; Visto il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181 , recante «Modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , in attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio , e le direttive 2001/24/CE , 2002/47/CE , 2004/25/CE , 2005/56/CE , 2007/36/CE , 2011/35/UE , 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio»; Vista la comunicazione della Commissione europea 2013/C - 216/01 concernente l'applicazione dal 1° agosto 2013 delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (la «Comunicazione sul settore bancario»); Visti gli esiti degli esercizi di stress effettuati a livello nazionale, dell'Unione europea o del Meccanismo di vigilanza unico; Vista la nota del 22 dicembre 2016 con cui la Banca d'Italia ha trasmesso l'asseverazione, da parte di esperti indipendenti da essa nominati, del valore attribuibile agli strumenti e prestiti assoggettabili a conversione obbligatoria in azioni emessi da «Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.» ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del presente decreto-legge, indicato nei pareri predisposti da esperti incaricati dalla banca medesima ai fini della determinazione del prezzo di acquisto dei medesimi strumenti e prestiti nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto volontaria promossa il 28 novembre 2016 da «Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.» su strumenti subordinati dalla stessa emessi o garantiti con obbligo di reinvestimento del corrispettivo in nuove azioni; Ritenuto, sulla base dell'asseverazione acquisita da Banca d'Italia, che il valore di riferimento degli strumenti finanziari Tier1 si possa collocare nella fascia bassa degli intervalli individuati dagli esperti incaricati dalla «Banca Monte dei Paschi di Siena», e che per gli strumenti finanziari Lower Tier 2 ed Upper Tier 2 il valore di riferimento si possa collocare nell'intorno del valore centrale degli intervalli indicati dagli esperti incaricati dalla «Banca Monte dei Paschi di Siena»; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte a garantire la stabilità economico-finanziaria del Paese, garantire la disponibilità del supporto pubblico a misure di rafforzamento patrimoniale e assicurare la protezione del risparmio; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2016; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione 1. Al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria, ai sensi dell' articolo 18 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e dell' articolo 18, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014 , il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, fino al 30 giugno 2017, a concedere la garanzia dello Stato su passività delle banche italiane in conformità di quanto previsto dal presente Capo I, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. 2. Per banche italiane si intendono le banche aventi sede legale in Italia. 3. La garanzia può essere concessa solo dopo la positiva decisione della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia o, nel caso previsto dall'articolo 4, commi 2 e 3, sulla notifica individuale. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze può con proprio decreto estendere il periodo di cui al comma 1 e all'articolo 10, comma 1, fino a un massimo di ulteriori sei mesi previa approvazione da parte della Commissione europea. 5. Nel presente Capo I per Autorità competente si intende la Banca d'Italia o la Banca Centrale Europea secondo le modalità e nei casi previsti dal regolamento (UE) del Consiglio n. 1024/2013 del 15 ottobre 2013 .
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Il Decreto-Legge 237/2016 è il riferimento normativo per garanzie dello Stato su passività bancarie, stabilità finanziaria e aiuti di Stato nel settore creditizio. Commercialisti e consulenti aziendali lo consultano per comprendere le misure di rafforzamento patrimoniale, la conversione obbligatoria di strumenti subordinati (Tier 1, Upper Tier 2, Lower Tier 2) e le procedure di risoluzione bancaria secondo il regolamento UE 806/2014 e la direttiva 2014/59/UE.
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