Legge
Imposte_Indirette
Legge 251/1974
Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e imposizione di un prelievo tributario "una tantum" sui veicoli a motore, autoscafi ed aeromobili.
Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 6 luglio 1974, n. 251
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 251/1974
# DECRETO-LEGGE 6 luglio 1974, n. 251
## Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e
imposizione di un prelievo tributario "una tantum" sui veicoli a
motore, autoscafi ed aeromobili.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 77, comma secondo, della Costituzione ; Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 , e successive aggiunte e modificazioni; Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 , istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350 , concernente modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi; Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32 , concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano; Visto il decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578 , convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 733 , concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi; Visto il decreto-legge 19 giugno 1974, n. 229 , concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e di imporre un prelievo tributario "una tantum" sui veicoli a motore, autoscafi ed aeromobili; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per la difesa, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo; Decreta: Art. 1 L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da L. 18.225 a L. 23.070 per quintale. È ripristinata l'agevolazione prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , per la benzina acquistata dai turisti, sospesa dal primo gennaio 1974 con il decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578 , convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 733 . La predetta lettera B), punto 1), è sostituita dalla seguente: "B) Benzina: ((1) acquistata con speciali buoni da automobilisti e da motociclisti, stranieri od italiani residenti all'estero, per i viaggi di diporto nello Stato: aliquota per quintale lire 11.800)) . I buoni per l'acquisto della benzina sono emessi dall'Ente nazionale italiano per il turismo ((e dall'Automobile club d'Italia e possono essere venduti soltanto all'estero e dagli uffici di frontiera, con pagamento in valuta estera)) . Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo, ((...)) , sarà stabilito il quantitativo di benzina da ammettere all'agevolazione nonchè le norme relative alla applicazione del beneficio ed al controllo sulla gestione dei buoni". L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , per il prodotto denominato "jet fuel JP4", destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da L. 1.822,50 a L. 2.307 per quintale, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da L. 13.372 a L. 18.217 per quintale.
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