Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e imposizione di un prelievo tributario "una tantum" sui veicoli a motore, autoscafi ed aeromobili.
Quali modifiche apporta il Decreto-Legge 251/1974 al regime fiscale dei prodotti petroliferi e quali tributi "una tantum" introduce sui veicoli?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 251/1974 interviene su due fronti principali: modifica le imposte di fabbricazione e le sovrimposte di confine su specifici prodotti petroliferi, e introduce un prelievo tributario straordinario una tantum su veicoli a motore, autoscafi e aeromobili. Per quanto riguarda i prodotti petroliferi, l'atto aumenta significativamente le aliquote su benzine speciali, benzina e petrolio (da 18.225 a 23.070 lire per quintale), nonché sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione (da 13.372 a 18.217 lire per quintale). Riguarda inoltre il jet fuel JP4 destinato all'Amministrazione della difesa, con aumenti differenziati in base ai contingenti annui. La normativa ripristina anche agevolazioni per la benzina acquistata dai turisti stranieri e italiani residenti all'estero, mediante speciali buoni emessi dall'Ente nazionale italiano per il turismo e dall'Automobile club d'Italia, vendibili solo all'estero con pagamento in valuta estera. Per i commercialisti e le aziende operanti nel settore petrolifero e dei trasporti, è rilevante comprendere come questi aumenti incidono sui costi di gestione e sulla determinazione dei prezzi di vendita, nonché le modalità di applicazione delle agevolazioni turistiche e dei contingenti speciali per la difesa.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 6 luglio 1974, n. 251
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 251/1974
# DECRETO-LEGGE 6 luglio 1974, n. 251
## Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e
imposizione di un prelievo tributario "una tantum" sui veicoli a
motore, autoscafi ed aeromobili.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 77, comma secondo, della Costituzione ; Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 , e successive aggiunte e modificazioni; Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 , istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350 , concernente modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi; Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32 , concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano; Visto il decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578 , convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 733 , concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi; Visto il decreto-legge 19 giugno 1974, n. 229 , concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e di imporre un prelievo tributario "una tantum" sui veicoli a motore, autoscafi ed aeromobili; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per la difesa, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo; Decreta: Art. 1 L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da L. 18.225 a L. 23.070 per quintale. È ripristinata l'agevolazione prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , per la benzina acquistata dai turisti, sospesa dal primo gennaio 1974 con il decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578 , convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 733 . La predetta lettera B), punto 1), è sostituita dalla seguente: "B) Benzina: ((1) acquistata con speciali buoni da automobilisti e da motociclisti, stranieri od italiani residenti all'estero, per i viaggi di diporto nello Stato: aliquota per quintale lire 11.800)) . I buoni per l'acquisto della benzina sono emessi dall'Ente nazionale italiano per il turismo ((e dall'Automobile club d'Italia e possono essere venduti soltanto all'estero e dagli uffici di frontiera, con pagamento in valuta estera)) . Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo, ((...)) , sarà stabilito il quantitativo di benzina da ammettere all'agevolazione nonchè le norme relative alla applicazione del beneficio ed al controllo sulla gestione dei buoni". L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , per il prodotto denominato "jet fuel JP4", destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da L. 1.822,50 a L. 2.307 per quintale, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da L. 13.372 a L. 18.217 per quintale.
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Il Decreto-Legge 251/1974 è il riferimento normativo per le modifiche al regime fiscale dei prodotti petroliferi, imposta di fabbricazione, sovrimposta di confine, prelievo tributario una tantum e agevolazioni per turisti. Consulenti fiscali e aziende del settore energetico lo consultano per aliquote su benzina, petrolio, gas liquefatti, jet fuel e per comprendere le implicazioni su costi aziendali e prezzi al consumo.
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