Legge
Non_Fiscale
Legge 257/1992
Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
Riferimento normativo
LEGGE 27 marzo 1992, n. 257
Testo normativo
LEGGE n. 257/1992
# LEGGE 27 marzo 1992, n. 257
## Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Finalità 1. La presente legge concerne l'estrazione, l'mportazione, la lavorazione, l'utilizzazione, la commercializzazione, il trattamento e lo smaltimento, nel territorio nazionale, nonchè l'esportazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono e detta norme per la dismissione dalla produzione e dal commercio, per la cessazione dell'estrazione, dell'importazione, dell'esportazione e dell'utilizzazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono, per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto, per la ricerca finalizzata alla individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione produttiva e per il controllo sull'inquinamento da amianto. 2. Sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto. ((Previa autorizzazione espressa d'intesa fra i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, è ammessa la deroga ai divieti di cui al presente articolo per una quantità massima di 800 chilogrammi e non oltre il 31 ottobre 2000, per amianto sotto forma di treccia o di materiale per guarnizioni non sostituibile con prodotti equivalenti disponibili. Le imprese interessate presentano istanza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che dispone, con proprio provvedimento, la ripartizione pro-quota delle quantità sopra indicate, nonchè determina le modalità operative conformandosi alle indicazioni della commissione di cui all'articolo 4)) . (4) --------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 24 aprile 1998, n. 128 ha disposto (con l'art. 16, comma 3) che la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo 1 ha efficacia decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 257/1992 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Prova gratis Vai alla dashboardNormative correlate
Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decreto del Presidente della Repubblica 73/2026
Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'a…
Altre normative del 1992
Regolamento recante norme per il funzionamento degli uffici di collocamento della gente d…
Decreto Ministeriale 584
Regolamento recante l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il …
Decreto Ministeriale 582
Regolamento recante l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero-…
Decreto Ministeriale 583
Regolamento recante norme sull'erogazione dei contributi ad enti ed associazioni per l'or…
Decreto Ministeriale 581
Regolamento recante norme sull'erogazione dei contributi ad istituzioni scolastiche ed un…
Decreto Ministeriale 580