Legge Imposte Indirette

Legge 258/1974

Istituzione di una imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sulle armi da sparo, sulle munizioni e sugli esplosivi.

Pubblicato: 09/07/1974 In vigore dal: 06/07/1974 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 6 luglio 1974, n. 258

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 258/1974 # DECRETO-LEGGE 6 luglio 1974, n. 258 ## Istituzione di una imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sulle armi da sparo, sulle munizioni e sugli esplosivi. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 77, comma secondo, della Costituzione ; Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 , e successive aggiunte e modificazioni; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di istituire una imposta di fabbricazione ed una corrispondente sovrimposta di confine sulle armi, sulle munizioni e sugli esplosivi; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno, per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per la difesa e per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta: Art. 1 ((È istituita una imposta interna di fabbricazione ed una corrispondente sovrimposta di confine sulle armi da sparo e sulle munizioni nella misura appresso indicata: A) Armi da fuoco, lunghe: portatili, da guerra o tipo guerra, per ciascun esemplare..................................... L. 100.000 B) Armi da fuoco, corte: da guerra o tipo guerra, per ciascun esemplare L. 100.000 C) Canne finite pronte per la vendita: per le armi di cui alle precedenti lettere A) e B), per ciascuna canna........................ L. 100.000 D) Munizioni: relative alle armi indicate nelle precedenti lettere A) e B), per ciascun pezzo............ L. 5)) Sono esenti dall'imposta o sovrimposta tutti i prodotti elencati nel precedente comma quando sono destinati alle forze armate, ai corpi di polizia e ad altre amministrazioni dello Stato. ((In caso di vendita a privati, da parte delle predette amministrazioni, di tali prodotti si applica ad essi l'imposta sul valore aggiunto.)) Le esenzioni sono accordate sotto l'osservanza delle modalità da stabilirsi dall'Amministrazione finanziaria.

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