Quali modifiche apporta il Decreto-Legge 259/1974 alle aliquote delle imposte sul reddito e quali sono le nuove imposizioni straordinarie introdotte?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 259/1974 introduce modifiche significative alla tassazione del reddito a partire dal 1° gennaio 1974 fino al 31 dicembre 1975. Per le persone giuridiche, l'aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito viene elevata dal 30% al 35%, mentre per le società ed enti finanziari passa dal 7,50% al 10,50%, e per quelli a prevalente partecipazione statale dal 6,25% all'8,75%. Queste maggiorazioni si applicano anche ai soggetti con periodo d'imposta difforme dall'anno solare, calcolate su imponibili ragguagliati annualmente.
Per le persone fisiche, il decreto istituisce un'addizionale straordinaria sull'imposta sul reddito per l'anno 1974, applicata progressivamente sulla parte di reddito imponibile che supera i 10 milioni di lire: il 5% sulla fascia tra 10 e 14 milioni, e il 10% sulla parte eccedente i 14 milioni. Questa addizionale viene riscossa mediante ruoli sulla base della dichiarazione annuale dei redditi.
Il provvedimento prevede termini specifici di versamento: i soggetti con scadenza anteriore all'entrata in vigore devono pagare la maggiore imposta entro il 31 ottobre 1974. Inoltre, coloro normalmente esonerati dall'obbligo dichiarativo sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 31 marzo 1975 se hanno conseguito un reddito complessivo lordo superiore a 10 milioni di lire nell'anno 1974.
Questo decreto rappresenta una misura straordinaria di carattere fiscale, motivata da esigenze di bilancio pubblico, che incide significativamente sulla gestione fiscale di imprese e persone fisiche ad alto reddito nel biennio 1974-1975.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 6 luglio 1974, n. 259
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 259/1974
# DECRETO-LEGGE 6 luglio 1974, n. 259
## Modifiche alla disciplina delle imposte sul reddito e imposizione
straordinaria sulle case di abitazione.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 77, secondo comma, della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare alcune modifiche alla disciplina delle imposte sul reddito e di stabilire una imposizione straordinaria sulle case di abitazione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro; Decreta: Art. 1 ((Con decorrenza dal 1 gennaio 1974, e fino al 31 dicembre 1975, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è elevata al 35 per cento. L'aliquota del 7,50 per cento nei confronti delle società ed enti finanziari e quella del 6,25 per cento nei confronti delle società ed enti finanziari a prevalente partecipazione statale sono elevate rispettivamente al 10,50 per cento e a all'8,75 per cento. I soggetti di cui all' articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 , per i quali il termine di versamento dell'imposta è scaduto anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono tenuti al pagamento della maggiore imposta derivante dall'aumento delle aliquote di cui al comma precedente entro il 31 ottobre 1974. Nei confronti dei soggetti all'imposta sulle persone giuridiche per i quali il periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, la maggiorazione delle aliquote di cui al primo comma rispetto a quelle stabilite dall' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 , è applicata sugli imponibili ragguagliati ad anno solare. Per l'anno 1974 è istituita una addizionale straordinaria dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da applicarsi alla parte di reddito imponibile che eccede la somma di lire dieci milioni, nella seguente misura: 5 per cento sulla parte di reddito imponibile compresa tra i dieci milioni e i quattordici milioni di lire; 10 per cento sulla parte di reddito imponibile eccedente i quattordici milioni di lire. L'addizionale straordinaria di cui al comma precedente è riscossa mediante ruoli sulla base della dichiarazione annuale dei redditi. I soggetti esonerati dall'obbligo della dichiarazione annuale ai sensi dell' articolo 1, quarto comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 31 marzo 1975 se nell'anno 1974 hanno conseguito un reddito complessivo lordo superiore a lire dieci milioni)) .
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Il Decreto-Legge 259/1974 modifica le aliquote IRPEF e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, introducendo un'addizionale straordinaria su redditi superiori a 10 milioni di lire. Commercialisti e consulenti fiscali devono considerare questa normativa per il calcolo delle imposte straordinarie, i versamenti in ruoli e gli obblighi dichiarativi dei contribuenti ad alto reddito nel periodo 1974-1975.
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