Modifiche ai limiti previsti dall'art. 9 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sugli assegni familiari nei confronti dei redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione.
Quali sono i limiti di reddito per il riconoscimento degli assegni familiari in caso di pensionati secondo la Legge 26/1959?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 26/1959 modifica i criteri per il riconoscimento degli assegni familiari nei confronti dei redditi derivanti esclusivamente da trattamento pensionistico. In particolare, stabilisce nuovi limiti di reddito mensile per i familiari a carico del pensionato. Per quanto riguarda il coniuge, la moglie può essere considerata a carico se il suo reddito complessivo da qualsiasi fonte non supera le 10.000 lire mensili, con l'esclusione delle pensioni di guerra dal computo. Per i genitori, il limite è fissato a 10.000 lire mensili se è presente un solo genitore, oppure a 15.000 lire mensili nel caso di due genitori. Questi limiti rappresentano una modifica rispetto alla normativa precedente e sono determinanti per l'accesso al beneficio degli assegni familiari. La norma si applica ai pensionati e ai loro familiari, escludendo specificamente dal calcolo dei redditi le pensioni di guerra, riconoscendo così una particolare tutela per i beneficiari di tale forma di sostegno.
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Riferimento normativo
LEGGE 25 gennaio 1959, n. 26
Testo normativo
LEGGE n. 26/1959
# LEGGE 25 gennaio 1959, n. 26
## Modifiche ai limiti previsti dall'art. 9 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797,
sugli assegni familiari nei confronti dei redditi derivanti
esclusivamente da trattamento di pensione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 La lettera a) dell'art. 6 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 , modificato con la legge 30 luglio 1957, n. 652 , è sostituita dalla seguente: "a) il marito nei confronti della moglie purchè essa non abbia, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 10.000 mensili. Non sono considerate, ai fini predetti, le pensioni di guerra". La lettera b) dell'art. 7 del testo unico predetto è sostituita dalla seguente: "b) i genitori non abbiano, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 10.000 mensili nel caso di un solo genitore o a lire 15.000 mensili nel caso di due genitori".
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La Legge 26/1959 disciplina gli assegni familiari e i limiti di reddito per familiari a carico, modificando il DPR 797/1955. Commercialisti e consulenti del lavoro devono verificare i requisiti di reddito complessivo, le esclusioni come le pensioni di guerra, e l'applicazione della norma ai trattamenti pensionistici per determinare l'avente diritto al beneficio.
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