Quali sono le principali disposizioni del Decreto-Legge 27/2025 riguardanti le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 27/2025 introduce misure urgenti per facilitare la partecipazione elettorale nelle consultazioni previste nel 2025, prolungando le operazioni di votazione su due giorni: domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Questa deroga al calendario ordinario mira ad aumentare l'affluenza agli urni e a garantire maggiore accessibilità ai cittadini. La normativa si applica a tutte le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025 non ancora indette alla data di entrata in vigore del decreto, escludendo quindi quelle già programmate.
Il decreto disciplina anche il coordinamento procedurale nel caso di svolgimento contemporaneo di referendum costituzionali ed elezioni amministrative, stabilendo che si applicano le disposizioni vigenti per i referendum per gli adempimenti comuni. Prevede inoltre che lo scrutinio dei referendum avvenga prima di quello delle elezioni amministrative, mentre lo scrutinio per le elezioni circoscrizionali è rinviato alle 9 del martedì successivo.
Per quanto riguarda i compensi, il decreto aumenta del 15% gli onorari forfettari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali per le consultazioni che si svolgono su due giorni non abbinate ai referendum. Questo incremento, pari a 2.596.046 euro per il 2025, è finanziato mediante il fondo destinato alle spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, europee e dai referendum.
Infine, il decreto facilita la partecipazione alle consultazioni referendarie per coloro che sono temporaneamente domiciliati in un comune italiano diverso da quello di residenza per motivi di studio, lavoro o cure mediche, e recepisce le più recenti pronunce della Corte costituzionale sulla sottoscrizione delle liste di candidati da parte di elettori impossibilitati a firmare.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 19 marzo 2025, n. 27
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 27/2025
# DECRETO-LEGGE 19 marzo 2025, n. 27
## Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie
dell'anno 2025. (25G00039)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Visti gli articoli 48 e 75 della Costituzione ; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15; Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 , recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» e, in particolare, l'articolo 7; Considerata la necessità di favorire la partecipazione degli elettori mediante il prolungamento delle operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie previste nell'anno 2025; Ritenuta la conseguente necessità e urgenza di consentire il tempestivo avvio del procedimento elettorale preparatorio e di adottare misure per il coordinamento normativo e la funzionalità dei procedimenti elettorali e referendari in caso di svolgimento contestuale, per quanto concerne in particolare le operazioni di voto e di scrutinio; Considerata la necessità di consentire e agevolare la partecipazione alle consultazioni referendarie dell'anno 2025 a tutti coloro che, per motivi di studio, lavoro o cure mediche, sono temporaneamente domiciliati in un comune italiano di una provincia diversa da quella in cui insiste il comune di residenza; Considerata, altresì, la necessità e l'urgenza di adeguare i compensi forfettari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione al predetto prolungamento delle operazioni di votazione, di potenziare le prestazioni dei servizi informativi elettorali e di relativa trasformazione digitale, nonchè di recepire la più recente pronuncia della Corte costituzionale riguardante la sottoscrizione delle liste di candidati da parte di elettori impossibilitati ad apporre firma autografa; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 2025; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, per la pubblica amministrazione, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, per le disabilità, della giustizia e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Disposizioni urgenti per il prolungamento delle operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2025 e per il loro eventuale abbinamento 1. Le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2025, ad esclusione di quelle già indette alla data di entrata in vigore del presente decreto, si svolgono, in deroga a quanto previsto dall' articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15. 2. In caso di contemporaneo svolgimento, nell'anno 2025, di consultazioni referendarie di cui all' articolo 75 della Costituzione e di un turno di votazione delle elezioni amministrative, anche quando disciplinate da norme regionali, per gli adempimenti comuni e per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione si applicano le disposizioni in vigore per i predetti referendum. La composizione degli uffici elettorali di sezione in cui si svolgono anche le votazioni per le elezioni amministrative e l'entità degli onorari fissi forfettari spettanti ai relativi componenti sono determinate dalla normativa per le elezioni amministrative, ferma restando l'entità delle maggiorazioni previste dall' articolo 1, commi 3 e 5, lettera b), della legge 13 marzo 1980, n. 70 , con riferimento al tipo di consultazioni che si effettuano contemporaneamente. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede alle operazioni di scrutinio dei referendum e successivamente, senza interruzioni, a quelle relative alle elezioni amministrative. Lo scrutinio relativo alle elezioni circoscrizionali è rinviato alle ore 9 del martedì. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni ai referendum e alle elezioni amministrative sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle consultazioni di rispettiva pertinenza. 3. Ferme restando le maggiorazioni previste per la contemporanea effettuazione di più consultazioni, limitatamente alle consultazioni elettorali che nel corso dell'anno 2025 si svolgono su due giorni non abbinate ai referendum previsti dall' articolo 75 della Costituzione , ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all' articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136 , spettano gli onorari fissi forfettari di cui all' articolo 1, commi 1 , 2 e 4, della legge 13 marzo 1980, n. 70 , aumentati del 15 per cento. 4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a euro 2.596.046 per l'anno 2025, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
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Il Decreto-Legge 27/2025 è il riferimento normativo per le consultazioni elettorali e referendarie del 2025, disciplinando prolungamento delle operazioni di votazione, coordinamento procedurale tra referendum costituzionali ed elezioni amministrative, e compensi forfettari per gli uffici elettorali di sezione. Amministratori locali, funzionari elettorali e responsabili della gestione dei procedimenti referendari lo consultano per questioni relative a scrutinio, seggi speciali, onorari dei componenti degli uffici e finanziamento delle spese elettorali.
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