Legge Non_Fiscale

Legge 278/2005

Contributo straordinario alla Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi per la realizzazione di un Centro polifunzionale sperimentale di alta specializzazione per la ricerca tesa all'integrazione sociale e scolastica dei ciechi pluriminorati.

Pubblicato: 04/01/2006 In vigore dal: 28/12/2005 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 28 dicembre 2005, n. 278

Testo normativo

LEGGE n. 278/2005 # LEGGE 28 dicembre 2005, n. 278 ## Contributo straordinario alla Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi per la realizzazione di un Centro polifunzionale sperimentale di alta specializzazione per la ricerca tesa all'integrazione sociale e scolastica dei ciechi pluriminorati. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Alla Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi è concesso un contributo di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, finalizzato alla realizzazione di un Centro polifunzionale sperimentale di alta specializzazione per la ricerca tesa all'integrazione sociale e scolastica dei ciechi pluriminorati, che svolge le sue attività anche attraverso l'utilizzo delle più avanzate tecnologie multimediali. 2. Il coordinamento delle attività svolte dal Centro di cui al comma 1 è affidato ad un Comitato composto da cinque membri, di cui uno designato dalla Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi, uno dall'Unione italiana dei ciechi-ONLUS, due dalle associazioni delle persone disabili indicati rispettivamente, dalla Federazione tra le associazioni nazionali dei disabili (FAND) e dalla Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH) ed uno in rappresentanza della regione in cui è ubicato il Centro. All'istituzione e al funzionamento del Comitato si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione all'attività del Comitato non dà luogo alla corresponsione di compensi, indennità o rimborsi spese. 3. La Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi invia annualmente una relazione sull'impiego delle risorse di cui alla presente legge e sullo stato di avanzamento dei lavori del Centro di cui al comma 1 al Governo, che la trasmette alle Camere.

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