Quali obblighi di versamento impone il Decreto-Legge 282/2002 alle banche in relazione agli aiuti di Stato condannati dalla Commissione europea?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 282/2002 disciplina il recupero di aiuti di Stato illegittimi concessi alle banche italiane, in attuazione di una condanna della Commissione europea del 2001. Le banche beneficiarie di un regime agevolativo di aiuti di Stato devono versare entro il 31 dicembre 2002 le imposte non pagate durante i periodi in cui hanno fruito del regime, maggiorate di interessi calcolati al 5,5% annuo dal momento in cui il regime è divenuto disponibile. La norma si applica a tutte le banche che hanno beneficiato di questo regime agevolativo e rappresenta un obbligo di compliance comunitaria per evitare sanzioni dell'Unione europea. In caso di mancato versamento entro la scadenza, scatta una sanzione amministrativa dello 0,5% per semestre oltre agli interessi, e il Ministero dell'economia e delle finanze procede al recupero coattivo tramite l'Agenzia delle entrate secondo le procedure di riscossione forzata.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2002, n. 282
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 282/2002
# DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2002, n. 282
## Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali,
di riscossione e di procedure di contabilita'.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di operare interventi in materia di adempimenti comunitari, al fine di evitare l'irrogazione di sanzioni da parte dell'Unione europea, e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità, atteso l'imminente inizio dell'anno fiscale 2003; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2002; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Completamento degli adempimenti comunitari a seguito di condanna per aiuti di Stato 1. In ulteriore attuazione della decisione della Commissione delle Comunità europee dell'11 dicembre 2001, relativa al regime di aiuti di Stato che l'Italia ha reso disponibile in favore delle banche, e fermo quanto disposto dall' articolo 5 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112 , le banche effettuano, entro la data del 31 dicembre 2002, il versamento di un importo corrispondente alle imposte non corrisposte in conseguenza del predetto regime e relative ai periodi di imposta nei quali tale regime è stato fruito, nonchè degli interessi sull'importo dovuto, calcolati nella misura del 5,5 per cento annuo per il periodo intercorrente fra la data in cui il regime di aiuti è divenuto disponibile per ciascuna banca e la data di effettivo versamento. In caso di mancato versamento entro il 31 dicembre 2002, dal 1 gennaio 2003 è dovuta, oltre agli interessi, una sanzione pari allo 0,5 per cento per semestre o sua frazione, calcolata sulle somme di cui al periodo precedente. 2. Per la riscossione coattiva delle somme di cui al comma 1, effettuata ai sensi dell' articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 , provvede il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, avvalendosi dell'Agenzia delle entrate.
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Il Decreto-Legge 282/2002 è lo strumento normativo per il recupero di aiuti di Stato illegittimi, interessando direttamente banche e istituti finanziari in materia di imposte non corrisposte, interessi moratori e sanzioni amministrative. Commercialisti e consulenti fiscali lo consultano per questioni relative a compliance comunitaria, riscossione coattiva, regimi agevolativi dichiarati illegittimi e procedure di contabilità relative a versamenti arretrati.
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