Legge Imposte Indirette

Legge 287/1977

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

Pubblicato: 11/06/1977 In vigore dal: 10/06/1977 Documento ufficiale

Quali modifiche apporta il Decreto-Legge 287/1977 al regime fiscale dei prodotti petroliferi e quali sono le nuove aliquote di imposta di fabbricazione?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 287/1977 modifica il sistema di tassazione sui prodotti petroliferi, aumentando l'imposta di fabbricazione e la sovrimposta di confine su specifiche categorie di oli minerali. In particolare, l'imposta sugli oli lubrificanti (diversi da quelli bianchi) passa da 12.400 a 15.000 lire al quintale, mentre per il petrolio lampante e gli oli da gas destinati al riscaldamento domestico l'aliquota aumenta da 1.800 a 2.200 lire al quintale. Il decreto introduce una nuova struttura tariffaria differenziata per gli oli da gas, gli oli combustibili speciali e i residui paraffinosi, applicando aliquote ridotte (100 lire al quintale) per usi industriali specifici come la perforazione petrolifera, la generazione di energia elettrica e l'azionamento di macchine idrovore. Rimangono invece aliquote più elevate (fino a 2.100 lire) per gli oli combustibili fluidi e fluidissimi destinati a caldaie e forni, nonché per gli oli utilizzati nella fabbricazione di pannelli fibro-legnosi. I maggiori introiti derivanti da queste modifiche sono riservati allo Stato.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 10 giugno 1977, n. 287

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 287/1977 # DECRETO-LEGGE 10 giugno 1977, n. 287 ## Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 77, secondo comma, della Costituzione ; Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 , istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni; Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32 , concernente modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta: Art. 1 L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sugli oli lubrificanti diversi da quelli bianchi sono aumentate da L. 12.400 a L. 15.000 al quintale. Le aliquote ridotte d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera D), punto 3), e dalla lettera F), punto 2), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , e successive modificazioni, rispettivamente, per il petrolio lampante destinato ad uso di illuminazione e di riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare direttamente come combustibile per il riscaldamento di locali e per gli altri usi ivi previsti, sono aumentate da L. 1.800 a L. 2.200 al quintale. Le lettere G), H), M) ed N), della predetta tabella B sono sostituite dalle seguenti: "G) Oli da gas e oli combustibili speciali: Aliquota per quintale lire ------------------------------------------------------------------- 1) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori di autoveicoli, di aviazione e marini, nonche per la revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi che verranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000 2) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale . . . . . . . . . . . . . . . 100 3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati . . . ..100 4) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purche la potenza installata non sia inferiore a kW 1 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 5) da usare direttamente come combustibili nei forni nei quali la temperatura della superficie di scambio esposta al riscaldamento supera i 700 °C, situati nelle raffinerie e negli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa . . . . . . . . . . . . . 100 H) Oli combustibili diversi da quelli speciali: 1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni: a) densi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 b) semifluidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625 c) fluidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 730 d) fluidissimi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.100 2) impiegati per generare forza motrice in lavori di per- forazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltiva- zione dei fondi rustici su terreni bonificati. . . . . . . . . . 100 4) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purche la potenza installata non sia in- feriore a kW 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 5) impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-indu- striali, laboratori, cantieri di costruzione . . . . . . . . . . 100 6) destinati, quale ingrediente, alla fabbricazione dei pannelli fibro-legnosi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 7) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori marini, nei quantitativi che saranno stabiliti dalla Amministrazione finanziaria. . . . . . . . . . 2.000 8) destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, limitatamente agli oli combusti- bili densi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 9) le terre da filtro residuate dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non piu del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, sono equiparate, ai soli fini della imposta di fabbricazione, agli oli combustibili densi, se destinate alla diretta combustione nelle caldaie e nei forni. L'aliquota d'imposta si applica sulla quantita di prodot- ti petrolici contenutavi. M) Oli minerali greggi, naturali, oli da gas ed oli combu- stibili compresi quelli speciali: 1) impiegati nella preparazione di "fanghi" per pozzi nei lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di for- ze endogene nel sottosuolo nazionale ed in altre operazioni tecnicamente necessarie nei pozzi stessi . . . . . . . . . . . . 100 N) Residui paraffinosi greggi della distillazione del petro- lio naturale greggio, aventi le caratteristiche per essere classificati come "paraffina, cere di petrolio o di scisti, residui paraffinosi (greggi o diversi dai greggi)": 1) da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 2) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purche la potenza installata non sia in- feriore a kW 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 3) impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-indu- striali, laboratori, cantieri di costruzione . . . . . . . . . . 100 4) destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in pro- dotti chimici di natura diversa. . . . . . . . . . . . . . . . . .35 I maggiori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo sono riservati allo Stato.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Legge 287/1977 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il Decreto-Legge 287/1977 disciplina l'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, modificando le aliquote su oli lubrificanti, petrolio lampante, oli combustibili e residui paraffinosi secondo destinazioni d'uso specifiche. Commercialisti e aziende del settore energetico-petrolifero devono considerare le differenti aliquote applicate a seconda che i prodotti siano destinati al riscaldamento domestico, alla generazione di energia elettrica, alle ricerche di idrocarburi o ai consumi industriali, con particolare attenzione alle agevolazioni fiscali previste per determinati usi tecnici.

Normative correlate

Legge 113/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 6…
Regolamento UE 1373/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1373 della Commissione, del 22 giugno 2026,…
Regolamento UE 1371/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1371 della Commissione, del 22 giugno 2026,…
Regolamento UE 1341/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1341 della Commissione, del 17 giugno 2026,…
Regolamento UE 1203/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1203 della Commissione, dell’8 giugno 2026,…
Regolamento UE 1200/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1200 della Commissione, del 5 giugno 2026, …
Decisione UE 1295/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1295 del Consiglio, del 4 giugno 2026, che au…
Regolamento UE 1187/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1187 della Commissione, del 26 maggio 2026,…

Altre normative del 1977

Istituzione di un istituto professionale alberghiero di Stato in Matera. Decreto del Presidente della Repubblica 1274 Istituzione di un istituto professionale alberghiero di Stato in Siracusa. Decreto del Presidente della Repubblica 1273 Istituzione di un istituto tecnico industriale per l'elettronica industriale in Roma (XVI… Decreto del Presidente della Repubblica 1272 Misure giornaliere del premio per l'incremento del rendimento industriale di cui alla leg… Decreto del Presidente della Repubblica 1271 Raggruppamento delle materie relative agli indirizzi specializzati per ragioniere perito … Decreto del Presidente della Repubblica 1270 Modificazione allo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste. Decreto del Presidente della Repubblica 1269 Istituzione di un istituto tecnico agrario in Siena. Decreto del Presidente della Repubblica 1268 Modificazioni allo statuto dell'istituto universitario orientale di Napoli. Decreto del Presidente della Repubblica 1266

Altri Legge

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante… 112/2026 Disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficac… 108/2026 Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano naziona… 107/2026 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo… 106/2026 Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2026, n. 55, recante disposizioni urgent… 103/2026 Disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce del melanoma e istituzione della Gi… 99/2026
Vedi tutti i Legge →