Legge Contabilita

Legge 289/2002

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).

Pubblicato: 31/12/2002 In vigore dal: 27/12/2002 Documento ufficiale

Quali sono i limiti di indebitamento dello Stato per il 2003 e gli anni successivi secondo la legge finanziaria 2003?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 289/2002 è la legge finanziaria che disciplina il bilancio dello Stato per il 2003 e fissa i parametri di indebitamento pubblico per il triennio 2003-2005. In particolare, l'articolo 1 stabilisce il "saldo netto da finanziare" (il deficit di bilancio) e il massimo ricorso al mercato finanziario per coprire le spese dello Stato. Per il 2003, il deficit massimo è fissato in 48.200 milioni di euro, mentre il ricorso al mercato finanziario non può superare 281.000 milioni di euro, con possibilità di indebitamento all'estero fino a 2.000 milioni di euro. Per gli anni 2004 e 2005, i limiti vengono progressivamente ridotti, riflettendo l'obiettivo di risanamento delle finanze pubbliche secondo i criteri di Maastricht. La norma riguarda direttamente il Governo e le amministrazioni pubbliche nella gestione della spesa e dell'indebitamento. Per commercialisti e aziende, questa legge è rilevante perché influenza le politiche fiscali, le aliquote tributarie e le misure di incentivazione economica che possono essere introdotte durante l'anno finanziario. Il comma 4 prevede inoltre che eventuali maggiori entrate rispetto alle previsioni devono essere utilizzate per ridurre il deficit, salvo eccezioni per calamità naturali, emergenze economiche o riduzioni fiscali programmate.

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Riferimento normativo

LEGGE 27 dicembre 2002, n. 289

Testo normativo

LEGGE n. 289/2002 # LEGGE 27 dicembre 2002, n. 289 ## Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003). La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 (Risultati differenziali) 1. Per l'anno 2003, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 48.200 milioni di euro, al netto di 5.760 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all' articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2003, resta fissato, in termini di competenza, in 281.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2003. 2. Per gli anni 2004 e 2005 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 42.500 milioni di euro ed in 37.500 milioni di euro, al netto di 4.210 milioni di euro per l'anno 2004 e 4.210 milioni di euro per l'anno 2005, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 285.000 milioni di euro ed in 298.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2004 e 2005, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 46.500 di euro ed in 42.000 di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 289.000 milioni di euro ed in 303.000 milioni di euro. 3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato. 4. Per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Avvertenza: In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 31 gennaio 2003 si procederà alla ripubblicazione del testo della presente legge corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217 .

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