Legge
Non_Fiscale
Legge 3/2010
Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori. (10G0014)
Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 25 gennaio 2010, n. 3
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 3/2010
# DECRETO-LEGGE 25 gennaio 2010, n. 3
## Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di
energia elettrica nelle isole maggiori. (10G0014)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fare fronte alle crescenti criticità del sistema di approvvigionamento di energia elettrica e all'inadeguatezza degli attuali strumenti per la gestione in sicurezza del fabbisogno elettrico sul territorio delle isole maggiori, e, nelle more della realizzazione del nuovo collegamento tra la Sicilia e il continente, nonchè del completo potenziamento del collegamento tra la Sardegna e il continente, di potenziare le infrastrutture di interconnessione con l'estero nella forma di "interconnector"; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2010; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dello sviluppo economico; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Garanzia di sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle isole maggiori 1. È istituito per il triennio 2010, 2011 e 2012, un nuovo servizio per la sicurezza, esclusivamente reso sul territorio di Sicilia e di Sardegna, che garantisca, con la massima disponibilità, affidabilità e continuità, la possibilità di ridurre la domanda elettrica nelle citate isole, in ottemperanza alle istruzioni impartite dalla società Terna S.p.a. in ragione delle esigenze di gestione del sistema elettrico nazionale. 2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas con propri provvedimenti, sentito il Ministero dello sviluppo economico che agisce in forza delle attribuzioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 , definisce le condizioni del servizio di cui al comma 1 sulla base dei seguenti principi e criteri: a) i soggetti che prestano il servizio sono i clienti finali, con potenza disponibile alla riduzione istantanea non inferiore ad una soglia standard per sito di consumo che consenta la riduzione istantanea ed efficace del carico con parametri minimi di disponibilità, affidabilità e continuità comunicati da Terna; tali soggetti sono selezionati tramite procedura concorrenziale; b) i clienti finali selezionati non possono recedere dall'obbligo di fornire il servizio per l'intero periodo triennale, pena la corresponsione di una penale proporzionata alla durata del periodo di mancato adempimento dell'obbligo qualora l'inadempimento intervenga nei primi 15 mesi di prestazione del servizio e comunque non superiore all'intero corrispettivo annuale di cui alla lettera c); c) il prezzo del nuovo servizio non è superiore al doppio del prezzo di cui alla deliberazione della medesima Autorità 15 dicembre 2006, n. 289/06, previsto per il servizio di interrompibilità istantanea; d) le quantità massime richieste tramite procedura concorrenziale sono rispettivamente pari a 500 MW in Sicilia e 500 MW in Sardegna. 3. In ogni sito di consumo, il servizio di cui al presente articolo può essere prestato unicamente per quote di potenza non impegnate: a) in qualsiasi altro servizio remunerato volto alla sicurezza del sistema elettrico; b) in ogni altra prestazione che ne possa impedire o limitare il pieno adempimento. 3-bis. I soggetti che prestano il servizio di cui al presente articolo non possono altresì avvalersi, per le medesime quote di potenza, delle misure di cui all' articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99 , limitatamente al periodo in cui gli stessi si avvalgono delle misure previste dal presente articolo e ferma restando la titolarità, ai sensi della medesima disposizione, delle eventuali assegnazioni ottenute o successivamente incrementate, anche ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto. 3-ter. Per esigenze di sicurezza nelle isole maggiori, il servizio di cui al comma 1 è prorogato, relativamente alle utenze elettriche, fino al 31 dicembre 2017. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede: a) ad aggiornare le condizioni del servizio per il nuovo biennio, per quantità massime pari a 400 MW in Sardegna e 200 MW in Sicilia e con l'assegnazione diretta di una valorizzazione annua del servizio stesso pari a 170.000 €/MW; ((b) ad adeguare, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, in tutto il territorio nazionale, la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico, applicate ai clienti dei servizi elettrici per usi diversi da quelli domestici, almeno in parte ai criteri che governano la tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura in vigore alla medesima data, tenendo comunque conto dei diversi livelli di tensione e dei parametri di connessione, oltre che della diversa natura e delle peculiarità degli oneri rispetto alla tariffa)) ------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 , ha disposto (con l'art. 34, comma 1) che "La scadenza del servizio per la sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle isole maggiori di cui all' articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41 , è prorogata al 31 dicembre 2015. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede ad aggiornare le condizioni del servizio per il nuovo triennio, secondo le procedure, i principi e i criteri di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 3 del 2010 , nel rispetto della disponibilità del servizio anche tramite procedure concorrenziali organizzate mensilmente".
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 3/2010 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Prova gratis Vai alla dashboardNormative correlate
Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decreto del Presidente della Repubblica 73/2026
Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'a…
Altre normative del 2010
Modello 730/2010 - Redditi 2009 - Assistenza fiscale prestata dai sostituti di imposta, d…
Circolare 300346
Corte di cassazione, sezioni unite, n. 1625 del 27 gennaio 2010 – Provvedimento di dinieg…
Risoluzione AdE 1625
Risposte ai quesiti presentati in occasione del Forum lavoro del 17 marzo 2010 in materia…
Risoluzione AdE 305402
Istituzione dei codici tributo per il recupero, tramite modello F24, del contributo indeb…
Risoluzione AdE 22
“Approvazione del modello di dichiarazione “Unico 2010–PF”, con le relative istruzioni, c…
Provvedimento AdE 600