Quali semplificazioni procedurali introduce il Decreto-Legge 3/2023 per la ricostruzione nelle aree colpite dai terremoti del 2009 e 2016?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 3/2023 estende le semplificazioni procedurali già previste dal Decreto-Legge 77/2021 alle procedure di ricostruzione pubblica nei comuni interessati dai sismi dell'Abruzzo (aprile 2009) e dalle aree del Centro Italia (agosto 2016 in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria). Queste disposizioni si applicano all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici per i lavori di ricostruzione, con maggiori poteri commissariali e agevolazioni nella scelta del contraente e nell'aggiudicazione, purché i progetti non siano finanziati con risorse europee (regolamenti UE 2021/240 e 2021/241) o dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. L'obiettivo è accelerare i tempi di ricostruzione attraverso procedure snellite e deroghe alla normativa ordinaria sui lavori pubblici. Il decreto introduce anche modifiche specifiche per gli immobili inagibili, consentendo interventi anche quando la condizione di inagibilità è precedente al sisma del 2009, purché documentata con scheda AeDES, al fine di garantire la sicurezza pubblica e la fruizione degli spazi comuni.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 11 gennaio 2023, n. 3
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 3/2023
# DECRETO-LEGGE 11 gennaio 2023, n. 3
## Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi
calamitosi e di protezione civile. (23G00005)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Considerata la necessità di disporre misure urgenti per garantire la continuità, la tempestività, la semplificazione e l'efficacia dell'attività mirata alla ricostruzione nelle zone dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici verificatisi negli anni 2009 e 2016; Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di rifinanziare il «Fondo regionale di protezione civile», di cui all' articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 , per contribuire al potenziamento del sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali, nonchè di consentire e velocizzare il proficuo impiego delle risorse finanziarie disponibili in relazione agli eventi alluvionali verificatisi sul territorio della regione Marche nel mese di settembre 2022; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 2023; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 ((Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici)) 1. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 , e ad eccezione della disciplina speciale di cui all'articolo 53-bis, comma 3, dello stesso decreto-legge, le disposizioni ((del titolo IV della parte II del medesimo decreto-legge)) recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione e all'esecuzione di pubblici lavori, servizi e forniture, si applicano, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe già previsti dalla legislazione vigente, alle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici per gli interventi di ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 verificatisi nella regione Abruzzo ((e da quelli verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,)) che non siano finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 , nonchè dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza. ((1-bis. All' articolo 11, comma 7-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 , dopo le parole: "dello stesso immobile" sono aggiunte le seguenti: ", la cui condizione di inagibilità, anche pregressa al sisma del 2009, purchè documentata con scheda AeDES, non garantisce la salvaguardia della pubblica incolumità al fine della completa fruizione degli spazi pubblici e degli altri immobili riparati"))
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Il Decreto-Legge 3/2023 riguarda ricostruzione post-sismica, semplificazioni procedurali per appalti pubblici, commissariamento straordinario e deroghe alla normativa sui lavori pubblici. Professionisti del settore costruzioni, amministratori pubblici e responsabili di enti locali devono conoscere le disposizioni su affidamento contratti, aggiudicazione e esecuzione, nonché le regole sulla compatibilità con finanziamenti europei e il Piano nazionale di ripresa e resilienza.
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