Legge Redditi Persone

Legge 30/1976

Norme in materia di riscossione delle imposte sul reddito.

Pubblicato: 05/03/1976 In vigore dal: 04/03/1976 Documento ufficiale

Quali sono le sanzioni per l'omesso o ritardato versamento delle imposte sul reddito secondo il Decreto-Legge 30/1976?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 30/1976 aumenta le sanzioni (sopratasse) applicate a chi non versa o versa in ritardo le imposte sul reddito. La norma principale riguarda l'IRPEG (imposta sul reddito delle persone giuridiche) e l'IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche), elevando la sopratassa dal 10% al 15%. La disposizione si applica anche all'imposta locale sui redditi per le società che approvano il bilancio oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. Inoltre, viene innalzata la sopratassa minima dal 2% al 3%.

Un aspetto pratico rilevante è che queste sopratasse vengono iscritte a ruolo direttamente sulla base della dichiarazione dei redditi a cui si riferisce il mancato versamento, semplificando il procedimento amministrativo rispetto alle regole ordinarie. Questo significa che l'Amministrazione finanziaria non deve seguire i normali iter di accertamento, ma può procedere direttamente all'iscrizione a ruolo della sanzione.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 4 marzo 1976, n. 30

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 30/1976 # DECRETO-LEGGE 4 marzo 1976, n. 30 ## Norme in materia di riscossione delle imposte sul reddito. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 77, secondo comma, della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme in materia di riscossione delle imposte sul reddito; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro; Decreta: Art. 1 La sopratassa stabilita dall' art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , richiamato dall' art. 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 , per l'omesso o ritardato versamento dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è elevata dal dieci al quindici per cento. La disposizione del comma precedente si applica anche per l'omesso o ritardato versamento dell'imposta locale sui redditi dovuta in base alla dichiarazione dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che si avvalgono della facoltà di approvare il bilancio, a norma di leggi speciali, oltre sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio. La sopratassa stabilita nella misura minima del due per cento dal secondo comma dell'art. 92 del decreto indicato nel primo comma è elevata al tre per cento. In deroga alle disposizioni del primo e terzo comma dell'art. 98 del decreto indicato nel primo comma, le sopratasse di cui ai commi precedenti sono iscritte a ruolo in base alla dichiarazione alla quale si riferisce l'omesso o ritardato versamento.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Legge 30/1976 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il Decreto-Legge 30/1976 disciplina le sopratasse e le sanzioni per omesso o ritardato versamento di IRPEF e IRPEG, modificando le aliquote sanzionatorie previste dal DPR 602/1973. Commercialisti e responsabili amministrativi devono considerare questi aumenti nelle scadenze di versamento e nella gestione dei debiti tributari, poiché le sanzioni incidono significativamente sul costo complessivo dell'adempimento fiscale.

Normative correlate

Risoluzione AdE 84/2025
Ridenominazione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell…
Interpello AdE 9882828/2014
Trattamento fiscale delle borse di studio in favore di figli e orfani dei dipen…
Interpello AdE 917/2014
Plusvalenza realizzata mediante vendita di un bene condominiale, all'interno di…
Interpello AdE 147/2015
Regime speciale per i lavoratori impatriati – successivo trasferimento della re…
Interpello AdE 203/2009
Stipula del contratto di compartecipazione agraria per le coltivazioni stagiona…
Interpello AdE 50/2017
Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, articolo 60 – Carried interest
Interpello AdE 190/2014
Regime forfetario – art. 1, commi da 54 a 89, della l. n. 190 del 2014 – compen…
Circolare 199/2025
Novità sulla tassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali, …

Altre normative del 1976

Istituzione di un istituto tecnico per geometri in Trieste. Decreto del Presidente della Repubblica 1180 Istituzione di un istituto tecnico per geometri in Firenze. Decreto del Presidente della Repubblica 1179 Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'agricoltura, con annesso convitto… Decreto del Presidente della Repubblica 1176 Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Mage… Decreto del Presidente della Repubblica 1178 Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'agricoltura, con annesso convitto… Decreto del Presidente della Repubblica 1177 Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'agricoltura, con annesso convitto… Decreto del Presidente della Repubblica 1175 Istituzione di un convitto annesso all'istituto professionale di Stato per l'agricoltura … Decreto del Presidente della Repubblica 1174 Integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1972, n. 1270, conc… Decreto del Presidente della Repubblica 1172

Altri Legge

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante… 112/2026 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante… 113/2026 Disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficac… 108/2026 Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano naziona… 107/2026 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo… 106/2026 Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2026, n. 55, recante disposizioni urgent… 103/2026
Vedi tutti i Legge →