Quali sono le principali modifiche introdotte dalla Legge 31/1980 in materia di IVA e agevolazioni fiscali nel settore edile e agricolo?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 31/1980 converte in legge il decreto-legge 660/1979 con importanti modifiche tributarie. Una delle novità principali riguarda l'introduzione dell'aliquota IVA ridotta al 3% per le operazioni nel settore edile residenziale pubblico, le prestazioni di appalto per urbanizzazione primaria e secondaria, e le cessioni di beni per la costruzione di fabbricati e opere pubbliche. Questa agevolazione si applica alle imprese costruttrici e ai fornitori di materiali, con effetto dal 1° gennaio 1980. Nel settore agricolo, la norma introduce una nuova categoria di prodotti petroliferi agevolati: i carburanti e lubrificanti destinati al funzionamento di aeromobili utilizzati per lavori agricoli, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione finanziaria. La legge inoltre proroga al 31 dicembre 1980 le agevolazioni in materia di imposte di registro e ipotecarie, e modifica alcuni termini procedurali relativi a versamenti e comunicazioni fiscali, aumentando anche i quantitativi di prodotti petroliferi soggetti a specifime regolamentazioni.
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Riferimento normativo
LEGGE 29 febbraio 1980, n. 31
Testo normativo
LEGGE n. 31/1980
# LEGGE 29 febbraio 1980, n. 31
## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 660, recante misure urgenti in materia tributaria.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660 , recante misure urgenti in materia tributaria, con le seguenti modificazioni: All'articolo 1, l'ultimo comma è soppresso. Dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente: Art. 1-bis. - Alla tabella A annessa al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, alla lettera G) "Prodotti petroliferi, carburanti e lubrificanti diversi da quelli bianchi", dopo il numero 4 è aggiunto il seguente: "5) destinati al funzionamento degli aeromobili allorchè adibiti a lavori agricoli, nell'interesse di imprese agricole singole o comunque associate, nei quantitativi e con le modalità stabiliti dall'Amministrazione finanziaria". L'articolo 2 è soppresso. L'articolo 4 è soppresso. L'articolo 6 è sostituito dal seguente: "Il termine del 31 dicembre, 1979 previsto dal secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 816 , convertito in legge, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 53 , è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1980, relativamente all'applicazione delle agevolazioni in materia di imposte di registro e ipotecarie. Sono soggette all'aliquota IVA del 3 per cento: 1) le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati di cui all' articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 , e successive modificazioni, effettuate dalle imprese costruttrici nel settore dell'edilizia residenziale pubblica nonchè le prestazioni di servizi rese in dipendenza di contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati stessi; 2) le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all' articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 , integrato dall' articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , nonchè quelle relative agli impianti di produzione ed alle reti di distribuzione calore-energia; 3) le cessioni di beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione anche in economia dei fabbricati e delle opere di cui ai numeri 1 e 2; 4) le cessioni delle opere di cui al numero 2, effettuate dalle imprese costruttrici. Le disposizioni del comma precedente, limitatamente alle operazioni indicate al numero 1, hanno effetto dal 1 gennaio 1980". All'articolo 14, nel primo comma, le parole: 18 dicembre 1979 sono sostituite dalle seguenti: 21 dicembre 1979; nel secondo comma, le parole: tra il 1 novembre ed il 15 dicembre 1979 sono considerati tempestivi se effettuati entro il 18 dicembre 1979 sono sostituite dalle seguenti: tra il 1 ottobre ed il 15 dicembre 1979 sono considerati tempestivi se effettuati entro il 21 dicembre 1979. L'articolo 15 è soppresso. All'articolo 16, nel primo comma, le parole: litri dieci e: litri cinquanta sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: litri trenta e: litri centocinquanta.
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La Legge 31/1980 è il riferimento normativo per le agevolazioni IVA nel settore edile residenziale pubblico, le imposte di registro e ipotecarie, e i carburanti agricoli. Commercialisti e consulenti fiscali la consultano per aliquote ridotte, appalti di urbanizzazione, cessioni di fabbricati, detrazioni fiscali e regimi agevolati per imprese costruttrici e aziende agricole.
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