Quali agevolazioni fiscali introduce il Decreto-Legge 319/1969 per i filati tessili e fino a quando rimangono in vigore?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 319/1969 introduce una sospensione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui filati di cotone e sui filati di fiocco di fibre artificiali e sintetiche. L'agevolazione si applica ai produttori di filati tessili ed era originariamente prevista fino al 31 dicembre 1971, con l'obiettivo di sostenere il settore tessile italiano in un periodo di straordinaria necessità e urgenza economica.
La norma prevede inoltre una riduzione proporzionale dei canoni di abbonamento all'imposta di fabbricazione dovuti dai fabbricanti per l'anno in corso, calcolata sulla quota parte del periodo compreso tra l'entrata in vigore del decreto e la scadenza dei canoni stessi. Questo meccanismo garantisce un beneficio immediato alle aziende già in regime di abbonamento.
Un aspetto rilevante è che la sospensione è stata successivamente prorogata dalla Legge 1054/1971 fino all'entrata in vigore dell'IVA (Imposta sul Valore Aggiunto), estendendo così il beneficio oltre la data inizialmente prevista. La proroga ha riguardato sia i filati di cotone e fibre artificiali/sintetiche che i filati di lana, mantenendo le disposizioni fiscali correlate.
Per le aziende tessili, questa normativa ha rappresentato un'importante agevolazione strutturale che ha ridotto significativamente il carico fiscale sulla produzione di filati, favorendo la competitività del settore nel periodo di transizione verso il nuovo sistema IVA.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 2 luglio 1969, n. 319
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 319/1969
# DECRETO-LEGGE 2 luglio 1969, n. 319
## Regime fiscale di alcuni prodotti tessili.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 77, comma secondo della Costituzione ; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1 , e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029 , convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266 ; Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 987 , convertito nella legge 13 dicembre 1964, n. 1349 ; Visto il regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2 , convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762 , e successive modificazioni; Vista la legge 12 agosto 1957, n. 757 , modificata dalle leggi 21 marzo 1958, n. 767 e 1 marzo 1968, n. 245 ; Visto il decreto-legge 12 dicembre 1967, n. 1157 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 gennaio 1968, n. 24 ; Vista la legge 15 novembre 1964, n. 1162 , e successiva proroga; Visto il decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118 , convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965, numero 1309 e successiva proroga; Vista la legge 29 maggio 1967, n. 370 ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di sospendere l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui filati di cotone e di fiocco di fibre artificiali e sintetiche e di istituire un'addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili di cotone, nonchè di apportare talune modificazioni in materia di imposta generale sull'entrata ed imposta di fabbricazione su taluni tipi di filati e lamette; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e per la programmazione economica, per l'industria il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero; Decreta: Art. 1 È sospesa, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 1971, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione nonchè della corrispondente sovrimposta di confine sui filati di cotone e di fiocco di fibre artificiali e sintetiche di cui ai paragrafi I) e II) dell' art. 1 del decreto-legge 7 ottobre 1961, numero 1029 , convertito nella legge 8 dicembre 1961, numero 1266 . I canoni di abbonamento all'imposta di fabbricazione dovuta per l'anno in corso dai fabbricanti di filati indicati al primo comma, sono ridotti della quota parte relativa al periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di scadenza dei canoni stessi. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 6 dicembre 1971, n. 1054 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "È prorogata fino alla data dell'entrata in vigore dell'imposta sul valore aggiunto la sospensione dell'applicazione dell'imposta di fabbricazione nonchè della corrispondente sovrimposta di confine sui filati di lana di cui all' articolo 1 del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118 , convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309 , e successive modificazioni, nonchè sui filati di cotone e di fiocco di fibre artificiali e sintetiche di cui all' articolo 1 del decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319 ; convertito con modificazioni nella legge 1 agosto 1969, n. 478 . Sono, inoltre, prorogate fino alla data medesima le disposizioni fiscali correlative alla sospensione di cui al precedente comma previste dal decreto-legge 7 ottobre 1965; n. 1118 , convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309 , e successive modificazioni, nonchè dal decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319 , convertito con modificazioni nella legge 1 agosto 1969, n. 478 . Le norme contenute nel presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1972."
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Il Decreto-Legge 319/1969 disciplina la sospensione dell'imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine su filati tessili, rappresentando un'agevolazione fiscale per il settore tessile italiano. Commercialisti e consulenti fiscali lo consultano per questioni relative a imposta di fabbricazione, filati di cotone, fibre artificiali e sintetiche, canoni di abbonamento, e per comprendere il regime fiscale dei prodotti tessili nel periodo precedente l'introduzione dell'IVA.
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