Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo dell'Accordo tra la Repubblica d'Austria, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica ellenica, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, la Comunita' europea dell'energia atomica (EURATOM) e l'Agenzia internazionale per l'energia
LEGGE n. 332/2003
# LEGGE 31 ottobre 2003, n. 332
## Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo dell'Accordo tra la
Repubblica d'Austria, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la
Repubblica di Finlandia, la Repubblica Federale di Germania, la
Repubblica ellenica, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato
di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese,
il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, la Comunita' europea
dell'energia atomica (EURATOM) e l'Agenzia internazionale per
l'energia atomica (AIEA) in esecuzione dell'articolo III, paragrafi 1
e 4, del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, con
allegati, fatto a Vienna il 22 settembre 1998.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 (Ratifica ed esecuzione). 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo aggiuntivo dell'Accordo tra la Repubblica d'Austria, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica ellenica, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, la Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM) e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) in esecuzione dell'articolo III, paragrafi 1 e 4, del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, con allegati, fatto a Vienna il 22 settembre 1998. 2. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui al comma 1, di seguito chiamato Protocollo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo a) del Protocollo stesso. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubbicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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